T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 02-03-2011, n. 1921 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 8 ottobre 2010 e depositato il successivo 18 ottobre l’Istituto Fisioterapico C.F. s.r.l. ha impugnato la delibera commissariale della Regione Lazio n. 48 del 31 maggio 2010 nella parte in cui sono stati soppressi 31 posti già ad esso assegnati per la riabilitazione.

2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo:

a) Eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Errata interpretazione delle precedenti disposizioni regionali in tema di criteri di accesso al ricovero e di appropriatezza – Illogicità manifesta – Contraddittorietà – Carenza di motivazione.

Erroneamente sono stati applicati i criteri clinici previsti per l’accesso all’assistenza riabilitativa estensiva e di mantenimento al diverso regime della riabilitazione intensiva codice 56.

b) Violazione e falsa applicazione art 7 L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere – Illogicità – Omessa attività istruttoria – Travisamento dei presupposti.

Illegittimamente è stata omessa la previa comunicazione di avvio del procedimento.

c) Violazione e falsa applicazione artt. 8 quater D.L.vo n. 592 del 1992 e s.m.i. e 6 L. n. 724 del 1994 – Contraddittorietà – Violazione artt. 2, 18 e 19 L. reg. n. 4 del 2003, 8 quinquies D.L.vo n. 502 del 1992 s.m.i. – Illogicità manifesta – Violazione art. 8 quater, commi 7 e 8, D.L.vo n. 502 del 1992.

I posti letto provvisoriamente accreditati per legge non possono essere ridotti.

d) Violazione del principio di irretroattività del’efficacia degli effetti dell’atto amministrativo – Violazione dei principi generali di affidamento e buona fede.

I ricoveri erogati dalla ricorrente sono pienamente giustificati sotto il profilo clinico e normativo, come attesta la circostanza che non sono mai stati contestati nel corso dei controlli effettuati.

3. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

4. Il Commissario ad acta non si è costituito in giudizio.

5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

6. Con ordinanza n. 1532 del 4 novembre 2010 sono stati disposti incombenti istruttori.

7. All’udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Come si è detto in narrativa, la Regione Lazio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse e, comunque, l’improcedibilità dello stesso.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso è motivata con riferimento al carattere generale e programmatico del decreto commissariale impugnato e, quindi, all’inidoneità dello stesso a ledere la sfera giuridica del ricorrente.

L’eccezione non è condivisibile atteso che il provvedimento commissariale impugnato, non diversamente da altri provvedimenti adottati dallo stesso Commissario che la Sezione ha avuto occasione di esaminare con riferimento ad altre vicende contenziose portate al suo esame, ha un duplice contenuto. Il primo effettivamente enuncia principi e criteri di carattere generale da applicare in sede di revisione dei posti letto da riconoscere alle strutture sanitarie private, e nei suoi confronti l’eccezione della Regione è fondata; il secondo è invece palesemente applicativo degli stessi, con incidenza immediata sulla sfera giuridica dei suoi destinatari. Ed è nei confronti di detta parte che il ricorrente muove in ampia misura le proprie doglianze, sul rilievo che la sensibile riduzione dei posti letto finora ad essa riconosciuti è fondata su elementi di fatto a suo avviso palesemente errati.

Relativamente a questa parte il ricorso è ammissibile essendo evidente l’interesse dell’Istituto ad ottenere una revisione del provvedimento impugnato. Né è in grado di contrastare detta conclusione, emergente con chiara evidenza dalla mera lettura dello stesso, la circostanza che la resistente Regione assegni all’intero provvedimento natura meramente programmatoria e richiami a supporto della sua tesi il parere espresso sullo stesso dai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze, che hanno interpretato il documento, sottoposto al loro previo esame, "coma una sorta di prepiano", recante l’indicazione delle "linee d’intervento finalizzate esclusivamente alla riconduzione, non ancora completa, dei posti letto nell’ambito degli standards di cui al patto per la salute 20102012".

Si tratta infatti di interpretazione che esaurisce i suoi effetti nei rapporti fra Autorità emanante e Autorità consultiva, nel senso che costituisce condizione opposta da quest’ultima per un parere favorevole sul deliberato della prima, peraltro ancora dichiaratamente provvisorio perché da integrare una volta acquisite le osservazioni dell’Agenas.

Alla base della conclusione del Collegio è la ovvia considerazione che la competenza a definire l’esatto contenuto del provvedimento in questione e a chiarire l’uso che di esso si sarebbe fatto in sede applicativa è dell’Autorità emanante, cioè del Commissario, al quale solo spetta verificare se, a suo avviso, sussistono le condizioni per conformarsi al parere dell’Autorità statale, assumendo una determinazione che al momento della proposizione del ricorso non era ancora intervenuta.

2. In effetti il ripensamento del Commissario e il suo adeguamento all’interpretazionecondizione ministeriale si sono avuti con il successivo decreto commissariale n. 80 del 2010 che, come osservato dalla Regione nel suo scritto difensivo depositato il 21 gennaio 2011, ha effettivamente previsto "criteri nuovi per la rimodulazione dell’offerta di posti letto nelle strutture di ricovero per acuti, riabilitazione e lungo degenza".

La conseguenza che deve essere tratta dall’intervento del nuovo provvedimento è duplice:

a) il precedente decreto commissariale,.impugnato dal ricorrente, deve intendersi caducato unitamente agli atti che di esso hanno fatto applicazione; la conferma di ciò è non solo nei principi generali che regolano l’azione amministrativa, ma anche nella espressa disposizione del nuovo decreto commissariale, che dichiara abrogate tutte le precedenti determinazioni incompatibili con il nuovo che esso introduce (nella specie i nuovi criteri che dichiaratamente sostituiscono quelli precedenti, sulla cui base fu adottato il provvedimento di cui il ricorrente si duole);

b) il ricorso proposto dal ricorrente è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse e, sotto questo profilo, l’eccezione di improcedibilità promossa dalla resistente Regione è condivisibile, anche perché nei confronti del decreto n. 80 del 2010 il carattere generale e meramente programmatico stesso non è contestabile.

Di qui la carenza d’interesse del ricorrente a continuare a coltivare l’originario gravame, atteso che l’eventuale adozione dei provvedimenti applicativi dei nuovi principi guida introdotti comporterà necessariamente una nuova istruttoria, nel corso della quale l’Amministrazione non potrà limitarsi al mero rinvio alle conclusioni già raggiunte nella precedente occasione, ma dovrà tener conto e prendere posizione, motivatamente, sugli elementi di fatto, di segno contrario, eventualmente dedotti a suo tempo dall’ interessato.

Ciò sta a significare che l’Amministrazione competente, nel momento in cui riesaminerà alla luce dei nuovi criteri le conclusioni già assunte con riferimento ai posti letto da riconoscere al ricorrente, dovrà anche verificare se effettivamente sussistono gli errori di fatto da esso denunciati, motivando sia il metodo seguito sia le conclusioni, di segno positivo o negativo, alle quali perviene con puntuale riferimento ai singoli rilievi mossi dall’interessato.

Né potrebbe ritenersi che residua l’interesse di parte ricorrente in relazione alla dichiarazione di inappropriatezza effettuata in occasione del decreto 48/10, atteso che la Regione ha più volte chiarito che il predetto decreto resta in vigore per la sola parte relativa all’individuazione delle macroaree.

3. il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, con i connessi adempimenti assegnati all’Autorità competente in sede di adozione nei confronti della ricorrente dei provvedimenti applicativi dei nuovi criteri fissati.

La complessità delle questioni sottoposte all’esame del Collegio giustifica l’integrale compensazione fra le parti in causa costituite delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., compensa integralmente fra le parti in causa costituite le spese e gli onorari del giudizio.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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