T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 02-03-2011, n. 1920 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 26/28 giugno 2010 e depositato il successivo 19 luglio 2010 il sig. F.C. ha impugnato la graduatoria finale, approvata con determinazione direttoriale n. 123 del 29 aprile 2010, relativa alla selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria alla quale attingere per l’assunzione con contratto individuale a tempo pieno indeterminato della figura professionale Area D – Attività ausiliare, bandita dall”ATER – Azienda Territoriale Edilizia per il Territorio di Roma del 6 giugno 2007.

Espone, in fatto, di aver partecipato alle prove scritte del concorso in questione, tenutesi il 25 marzo 2010 ma di non aver avuto conoscenza, per mancanza di qualsiasi forma di pubblicità, dell’espletamento (il 14 aprile 2010) delle prove orali, alle quali non ha potuto partecipare pur avendo superato brillantemente le prove scritte.

2. Avverso la graduatoria concorsuale il ricorrente è insorto deducendo:

a) Violazione e falsa applicazione art. 6 D.P.R. n. 487 del 1994 e del penultimo comma dell’art. 6 del bando di selezione del 6 giugno 2007 – Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza – Manifesta ingiustizia.

Illegittimamente non è stata data alcuna forma di pubblicità alla data stabilita per la prova orale, in violazione di quanto disposto dallo stesso bando di concorso. Aggiungasi che la prova orale è stata espletata dopo diciannove giorni dallo svolgimento della prova scritta, in palese spregio dell’art. 6 D.P.R. n. 487 del 1994, che prevede invece un lasso temporale di almeno venti giorni.

b) Violazione e falsa applicazione artt. 97 Cost. e 1 L. n. 241 del 1990 nonché eccesso di potere del principio del buon andamento, di trasparenza e imparzialità della p.a..

Il comportamento dell’Ater di Roma ha palesemente violato i principi di buon andamento e trasparenza della Pubblica amministrazione, costituzionalmente garantiti.

3. Il ricorrente chiede altresì la condanna dell’Amministrazione a risarcire i danni patiti per effetto dell’illegittimo comportamento posto in essere.

4. Si è costituita in giudizio l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

6. Con ordinanza n. 3700 del 2 settembre 2010 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

7. All’udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Deve essere esclusa la giurisdizione di questo Tribunale a definire la controversia portata al suo esame, negata dall’Amministrazione nel suo scritto difensivo.

Ai sensi dell’art. 2, terzo comma, L. reg. Lazio 3 settembre 2002 n. 30 l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica è un ente pubblico di natura economica, strumentale della Regione, Lazio, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

E’ dunque pacifico, per espressa qualificazione normativa, e senza neppure procedere all’indagine sulla sussistenza di indici rivelatori della sua natura, che l’A.T.E.R. (che ha indetto la procedura concorsuale per cui è causa) è un Ente pubblico economico regionale; che lo stesso, pur nel perseguimento di finalità di pubblico interesse, opera mediante una struttura imprenditoriale e con criteri di gestione di tipo essenzialmente economico.

Premesso quanto sopra, al fine di individuare il giudice competente a decidere le controversie insorte nell’ambito di una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di personale presso un ente pubblico economico, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento nel quale, come è noto, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, sono state integralmente ridisegnate le regole del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Dal combinato disposto degli artt. 1, secondo comma, e 63 D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 si evince che per gli enti pubblici economici regionali non trova applicazione la norma che attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto gli atti delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione dei dipendenti nelle Pubbliche amministrazioni (Tar Sardegna, II Sez., 9 dicembre 2009 n. 2019). Sul punto si è, del resto, già inequivocamente espressa la Corte di Cassazione, S.U., 17 aprile 2007 n. 9095 (e, prima ancora, 6 febbraio 1998 n. 1274), che ha stabilito che appartengono alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro del personale di un ente pubblico economico, anche se inerenti alla fase precedente la costituzione del suddetto rapporto mediante concorso, posto che la discrezionalità che contrassegna la scelta della fase concorsuale non è espressione di una potestà pubblica di autoorganizzazione, ma configura esercizio di attività privatistica dell’imprenditore medesimo nell’ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, e perciò sindacabile dal Giudice ordinario sia sotto il profilo del rispetto delle norme regolamentari e delle disposizioni collettive, che sotto il profilo dell’osservanza del principio generale di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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