T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 02-03-2011, n. 1919 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 27 novembre 2009 il sig. G.T.L. ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio n. 794 del 16 maggio 1994, confermata per avvenuta perenzione in appello dal Consiglio di Stato con decreto n. 7732 del 20 dicembre 2006, con la quale è stato parzialmente annullato il decreto del Ministero del lavoro 25 maggio 1981, riconoscendo l’intero periodo del servizio di volontariato civile prestato in Tanzania ed avente natura primariale e disponendo, altresì, l’equipollenza ad analoghe attività di ruolo prestate in ambito nazionale ai fini concorsuali e agli effetti pensionistici e di carriera.

2. Il Ministero della salute si è costituito in giudizio senza svolgere agttività difensiva.

3. Si è costituita in giudizio l’Azienda regionale Emergenza Sanitaria 118 – Ares Centrale Operativa Regionale, che nella discussione effettuata in camera di consiglio ha chiesto di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

4. Si è costituita in giudizio l’Azienda U.S.L. RM A, che ha chiesto di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

5. Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Deve essere innanzi tutto disposta l’estromissione dal giudizio dell’A.S.L. RM/A e dell’A.R.E.S., in quanto soggetti del tutto estranei alla materia del contendere così come definita sia dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio che dalla Sezione con la pronuncia di cui ora si lamenta la mancata ottemperanza.

Oggetto dell’impugnazione innanzi ad essa era infatti il solo decreto adottato il 15 maggio 1981 dal Ministero della sanità, e nessuna altra Amministrazione o Autorità era evocata in giudizio. Segue da ciò che destinatario della sentenza della Sezione era e non poteva essere che il Ministero della sanità e che il tentativo di coinvolgere nel giudizio altre Amministrazioni è da disattendere perché palesemente pretestuoso.

2. Venendo al merito il ricorso deve essere respinto perché palesemente infondato sia in fatto, quindi nella ricostruzione che il ricorrente ha dato dei fatti che si sono succeduti nel tempo, sia in diritto, essendo priva di qualsiasi supporto normativo la sua pretesa patrimoniale.

Ed invero, la sentenza di questo Tar, di cui il ricorrente lamenta la mancata ottemperanza, si era limitata a definire il rilievo che ai soli fini giuridici (e non anche economici, mai dedotti in giudizio) avrebbe avuto il servizio svolto all’estero in qualità di volontario. Quindi gli effetti che a detto servizio, una volta definito nella sua effettiva durata e qualità, dovevano essere riconosciuti sul rapporto di lavoro già intrattenuto in Patria, con la qualifica di assistente medico, presso una struttura sanitaria pubblica e solo interrotto per la durata del servizio svolto all’estero in qualità di volontario. Entro questo predefinito ambito la Sezione, dopo aver quantificato in 18 mesi detto servizio, lo ha dichiarato riconoscibile come prestato in Patria, per sua durata e per la sua qualità, agli effetti:

a) della futura liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza, nel senso che il periodo di servizio svolto come volontario si aggiunge, con eguale efficacia, a quella prima e dopo svolto in Italia;

b) dei futuri aumenti periodi di stipendio, in quanto anche essi condizionati ad un dato temporale afferente al servizio effettivamente svolto;

c) del punteggio utilizzabile, come titolo di servizio, nei concorsi ai quali il ricorrente (partito con la qualifica di assistente e rientrato in Patria con la stessa qualifica) intendesse partecipare per accedere a qualifiche superiori.

Tale essendo il decisum della Sezione deve riconoscersi che il decreto successivamente adottato dal Ministero della sanità, e che in questa sede si assume elusivo del giudicato, si è conformato rigorosamente, e anche letteralmente, alle prescrizioni del giudice, correggendo in melius la durata del servizio svolto dal ricorrente all’estero e formalmente assumendo che di detta riveduta durata si sarebbe tenuto conto ai fini sia del futuro trattamento pensionistico e di fine rapporto sia della liquidazione di scatti biennali maturati dopo il rientro in Patria; infine riconoscendogli la possibilità di utilizzare l’attività di volontario come titolo di servizio nei concorsi pubblici ai quali intendesse partecipare per acquisire una qualifica funzionale superiore a quella di assistente amministrativo che sia agli effetti giuridici che a quelli economici aveva titolo a rivestire.

3. Il decreto ministeriale riflette fedelmente quanto il ricorrente aveva chiesto nell’atto introduttivo del giudizio e quanto la Sezione gli aveva riconosciuto, sicchè appare priva di qualsiasi giustificazione la sua pretesa a "somme dovute e debende in virtù della suddetta sentenza", che nessuna determinazione reca al riguardo anche perché nessuna richiesta le era stata rivolta e sulla quale avrebbe dovuto comunque assumere una distinta decisione.

In effetti ciò che si rileva dalla lettura degli scritti difensivi del ricorrente non è solo l’assoluta infondatezza in fatto e in diritto della pretesa patrimoniale, ma è anche la mancata allegazione in essi di qualsiasi giustificazione giuridica, il tutto esaurendosi, come si detto, nel mero richiamo a somme che gli sarebbero state riconosciute, come "dovute e debende", da questo Tar.

Tenuto conto di quanto è già stato chiarito a proposito della sentenza di questo Tribunale, che al ricorrente non ha riconosciuto alcuna somma di danaro, il ricorrente non ha precisato quali sarebbero gli elementi di fatto e di diritto che il suo commercialista ha utilizzato nel calcolarle, tenuto conto che, secondo dati emergenti dalla normativa in materia, il compenso dovuto al volontario è quello "contrattualmente" definito prima della sua partenza e non è normativamente prevista alcuna revisione in ragione di un maggior impegno professionale. Segue da ciò che, non essendo contestato che il ricorrente ha regolarmente percepito il compenso che aveva concordato con il Ministero nella sua qualità di medico e che al suo rientro in Patria conservava la qualifica di assistente medico rivestita al momento della partenza, non avendo titolo ad alcun avanzamento di carriera, fra l’altro incompatibile con ratio e lo spirito che sono alla base del volontariato, che non può essere speso come occasione per acquisire vantaggi economici e di carriera al rientro in Patria, la sua pretesa patrimoniale è assolutamente pretestuosa.

4. Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto. Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza e nel dispositivo vengono liquidate alle parti in causa costituite (A.S.L. RM/A e A.R.A.S. 118), nulla spettando a questo titolo all’intimato Ministero della sanità, che non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dal sig. G.T.L.: a) previamente estromette dal giudizio l’A.S.L. RM A e l’Azienda regionale Emergenza Sanitaria 118 – Ares Centrale Operativa Regionale; b) rigetta il ricorso; c) condanna il ricorrente al pagamento in favore delle Aziende innanzi indicate delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00), da dividere in parti eguali fra le due Aziende.

Nulla è invece dovuto a titolo di spese al Ministero della sanità, non avendo esso svolto alcuna attività difensiva.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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