T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 02-03-2011, n. 1915 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13 novembre 2007 e depositato il successivo 26 novembre, la Ditta ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di aver partecipato alla gara per l’affidamento dei lavori presso la III Clinica Chirurgica per il rifacimento totale del terrazzo di copertura e bonifica dei locali del IV piano e di esserne stata esclusa "per non aver indicato sul bollettino di versamento l’oggetto del bando di gara, della lettera di invito o comunque una descrizione che permetta di identificare l’opera".

In realtà, la ricorrente aveva inserito la causale completa sul versamento, ma il sistema informatico per gli utenti delle PT, sebbene rechi sullo schermo tre righe per la causale, in fase di stampa del documento indica solo le prime due righe.

Con lettere raccomandate del 6 agosto 2007 e del 4 settembre 2007, la ricorrente chiedeva la riammissione alla gara e l’aggiudicazione della stessa.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1. violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere.

Assume la ricorrente che la S.A.illegittimamente non ha indicato il C.I.G. e che la stessa, se non fosse stata illegittimamente esclusa, sarebbe risultata aggiudicataria, avendo offerto un ribasso del 27,753%, maggiore di quello offerto dall’aggiudicataria (21,60%).

Avanza, inoltre, domanda di risarcimento del danno.

Si è costituita l’Azienda Policlinico Umberto I, concludendo per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Oggetto della presente controversia è il provvedimento di aggiudicazione e contestuale esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento totale del terrazzo di copertura e bonifica dei locali del IV piano della III Clinica Chirurgica.

L’esclusione è stata determinata "per non aver indicato sul bollettino di versamento l’oggetto del bando di gara, della lettera di invito o comunque una descrizione che permetta di identificare l’opera".

Il ricorso non merita accoglimento.

Con il primo motivo, l’Impresa ricorrente lamenta la violazione del giusto procedimento, non avendo la S.A. indicato il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.). Assume, inoltre, di aver presentato la miglior offerta e, quindi, se non fosse stata illegittimamente esclusa sarebbe risultata aggiudicataria.

La lettera di invito, al p. 1, indicava dettagliatamente tutta la documentazione da inserire nella busta, a pena di esclusione, tra cui, nella causale, "l’oggetto del bando di gara, della lettera di invito o comunque una descrizione che permetta di identificare l’opera". Specificava, inoltre, che "Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell’offerta. La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione".

L’Impresa ricorrente, diversamente da quanto prescritto dalla lettera di invito, allegava alla propria offerta una stampa del versamento, senza indicazione dell’oggetto della gara.

Consegue che a nulla rileva la circostanza della mancanza del C.I.G., poiché ben avrebbe potuto la ricorrente indicare l’oggetto del bando di gara, tenuto, peraltro conto, che presso l’Azienda Policlinico Umberto I la procedura formalizzata, pur essendo già in vigore, tuttavia è divenuta operativa solo a fine dicembre 2007, sicché all’epoca in cui si è svolta la procedura in argomento non era operativo il C.I.G.

Né è possibile aderire alla tesi della ricorrente circa l’opportunità, da parte della S.A., di chiedere ulteriore documentazione, poiché la lettera di invito e con essa la nota a parziale rettifica della stessa contenevano prescrizioni "a pena di esclusione".

La giurisprudenza ha chiarito, in proposito, che nelle procedure di gara il dovere di soccorso istruttorio ed il generale favore per la partecipazione trovano un limite invalicabile nella esigenza di garantire la "par condicio" dei concorrenti. E’ indubbio, infatti, che il principio della par condicio risulterebbe palesemente violato se le opportunità di regolarizzazione, chiarimenti o integrazione documentale si traducessero in occasione di aggiustamento postumo di irregolarità gravi e non sanabili; cioè si tradurrebbero in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla lex specialis alla inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a tutti i concorrenti a pena di esclusione (Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7443).

La legittimità della disposta esclusione della ricorrente per le motivazioni sopra rappresentate rende ininfluente quanto affermato dalla medesima, secondo cui se non fosse stata illegittimamente esclusa sarebbe risultata aggiudicataria. Giova aggiungere, in proposito, che dal verbale di aggiudicazione risulta esclusa un’altra concorrente, la cui offerta economica, come anche quella della ricorrente, è tuttora sigillata agli atti dell’Amministrazione.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e con esso anche la domanda risarcitoria.

In considerazione del lungo tempo per la definizione della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti costituite le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *