Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 07-03-2011, n. 8907

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 29 settembre 2008 con cui il G.u.p. del Tribunale di Milano aveva condannato M.R. alla pena di sei anni di reclusione per il reato di cui all’art. 314 c.p..

Nell’interesse dell’imputata l’avvocato Diodà Nerio ha proposto ricorso per Cassazione, ma nelle more del ricorso M.R. è deceduta, come risulta dal certificato di morte prodotto. Sicchè, non risultando dagli atti evidente, a norma dell’art. 129 c.p.p., che i fatti non sussistano o non costituiscano reato o non siano previsti dalla legge come reato ovvero che l’imputata non li abbia commessi, la sentenza deve essere annullata e dichiararsi l’estinzione del reato per morte dell’imputata ai sensi dell’art. 150 c.p. e art. 69 c.p.p..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell’imputata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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