Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 07-03-2011, n. 8906 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 23 novembre 2006 con cui il G.u.p. del Tribunale di Napoli, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato G.R. alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ( art. 337 c.p.), di lesioni personali ( art. 582 c.p., art. 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n. 2) e di danneggiamento ( art. 635 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 625 c.p., n. 7).

Con l’unico motivo di ricorso, presentato personalmente, l’imputato deduce l’erroneo calcolo della pena, rilevando che il giudice di primo grado non ha operato la riduzione secca di un terzo, che avrebbe portato alla determinazione di una pena inferiore, pari ad un anno e due mesi di reclusione.

Il ricorrente ha segnalato un errore nella quantificazione della pena, che può essere rettificato ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2.

Infatti, la pena di un anno e tre mesi di reclusione è frutto di un erroneo calcolo, in quanto la pena base di mesi 10 è stata prima aumentata a mesi 15 per la recidiva, quindi a mesi 21 per la continuazione e a questo punto, anzichè operare la riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato e determinare la pena in un anno e due mesi, si è operata una minore diminuzione pervenendo alla pena di un anno e tre mesi.

Pertanto, può disporsi la rettifica della pena nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.

Ridetermina la pena inflitta in un anno e mesi due di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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