T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 02-03-2011, n. 604

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I fatti sono incontestati e pertanto si rinvia alle ricostruzioni di cui agli atti delle parti.

Va solo evidenziato che il ricorrente, titolare di una farmacia nel Comune di Merate, ha impugnato l’ordinanza che pone l’obbligo di proseguire diritto per i veicoli marcianti su Via Statale- Direzione LeccoMilano. Tale obbligo implica il divieto di svolta a sinistra per i veicoli marcianti sulla via Terzaghi che si immettono sulla Statale.

Il ricorrente agisce in qualità di esercente commerciale e a tutela della collettività.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Comunale, depositando la memoria oltre il termine di legge; pertanto alla camera di consiglio del 10 febbraio 2011 il difensore ha svolto la propria difesa oralmente, sollevando l’eccezione di carenza di interesse, stante la rilevante distanza tra la farmacia e l’incrocio interessato dall’ordinanza.

Il Collegio con ordinanza n. 237/2001 ha ordinato al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Merate di produrre una planimetria da cui risultasse con chiarezza la collocazione della farmacia, con indicazione di Via Terzaghi e la distanza della farmacia.

In data 10.2.2010 veniva depositata detta planimetria, da cui emerge che l’incrocio de quo dista dalla farmacia quasi 500 mt. (164+90+230 = mt. 484).

Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2011 la difesa di parte ricorrente eccepiva la tardività della memoria della difesa Comunale e dei documenti 8/9 e 10 dalla stessa prodotti.

Alla medesima camera di consiglio il ricorso veniva trattenuto in decisione, ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm.

Il Collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione di tardività della difesa del ricorrente e dell’opposizione alla produzione documentale, essendo pacifico che il rinvio della camera di consiglio, conseguente all’ordinanza istruttoria n. 237/11 ha riaperto i termini per il deposito degli atti e della documentazione rispetto ai quali era stata sollevata opposizione.

Il ricorso è, comunque, inammissibile per carenza di interesse.

Come noto, la sussistenza dell’interesse a ricorrere, per giurisprudenza pacifica, esige che il provvedimento impugnato abbia arrecato un concreto pregiudizio al ricorrente e che, dunque, vi sia una effettiva lesione della sfera di quest’ultimo.

Parte ricorrente non ha dimostrato (e stante la distanza della farmacia dall’incrocio ciò non era evidentemente fattibile) come il divieto sia idoneo ad arrecare una lesione effettiva alla situazione giuridica da lui vantata, sicché mancano i requisiti dell’attualità e concretezza dell’interesse, richiesti per la titolarità dell’interesse ad agire (ai sensi dell’art. 100 del codice di procedura civile).

Infatti, come si deduce anche dalla sola planimetria prodotta in ottemperanza all’istruttoria, la distanza tra la farmacia e l’incrocio interessato dall’ordinanza è tale che non si ravvede il nesso causale tra il danno lamentato (la perdita di clientela) e il provvedimento impugnato.

Nel ricorso inoltre parte ricorrente afferma di agire quale portatore di un interesse pubblico per le esigenze degli abitanti della zona. Anche in questo caso il ricorso risulta inammissibile, perché l’interesse processuale deve essere personale, cioè riferirsi alla persona del singolo ricorrente, non essendo assolutamente ammissibile la proposizione di un ricorso nell’interesse di terzi.

E ancora, nella memoria del 21 febbraio 2011, viene invocato un interesse personale al ricorso quale residente in una via limitrofa.

Anche in questo caso non è stato dimostrato non solo l’interesse attuale e concreto alla rimozione dell’atto, ma anche il pregiudizio che gli deriva dal provvedimento impugnato.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente a liquidare a favore del Comune di Merate le spese di giudizio, quantificate in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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