Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 07-03-2011, n. 8849 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, del 5 febbraio 2010 con la quale G.E. è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, comma 2, lett. c) e comma 2 bis e condannato alla pena di Euro 6.720,00 di ammenda, così convertita la pena detentiva di giorni 120 di arresto. Il Procuratore Generale ricorrente lamenta l’illegittimità della sostituzione della pena detentiva ostandovi la L. n. 689 del 1981, art. 59, comma 2, lett. a) avendo l’imputato riportato nell’ultimo decennio tre condanne per guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente lamenta inoltre la mancata applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, e la mancata confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il trattamento sanzionatorio statuito è illegittimo in quanto l’imputato non poteva beneficiare della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, ostandovi la L. n. 689 del 1981, art. 59, comma 2, lett. a) avendo l’imputato stesso riportato nell’ultimo decennio tre condanne per guida in stato di ebbrezza.

Parimente illegittima è l’omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, nonchè del sequestro del veicolo con il quale è stato commesso il reato. L’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) prevede, infatti che "all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni" e che "con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Sondrio che provvederà alla determinazione del trattamento sanzionatorio nel senso sopra indicato ed all’applicazione della sanziona amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo previa verifica dei suoi presupposti.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ad alla confisca del veicolo con rinvio al Tribunale di Sondrio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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