Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-12-2010) 07-03-2011, n. 8940 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Paolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la ordinanza in data 3 giugno 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale veniva applicata a N.M. la misura della custodia cautelare in carcere in ordine a due delitti di estorsione, aggravati D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 (capi D e G, in concorso con S.G. e, quanto al secondo addebito, anche in concorso con Ni.Lu.; entrambi in danno di T. L., amministratore della società Honda Tamburrino Motors s.r.l.).

2. Rilevava il Tribunale che la misura applicata era sorretta da gravi indizi di colpevolezza, desunti dalle dichiarazioni della persona offesa T.L., da quelle dei collaboratori di giustizia Sp.Or., M.G. e D.C. E. nonchè dal contenuto di colloqui intercettati e dalle risultanze dell’attività di p.g..

3. Ricorre per cassazione il N., a mezzo dell’avv. Gian Paolo Schettino, il quale denuncia molteplici profili di vizio di motivazione e di violazione della legge processuale e penale.

3.1. Il G.i.p. si era limitato a recepire acriticamente la impostazione accusatoria del p.m. sostanzialmente riproducendo, finanche sotto il profilo meramente grafico, il contenuto della richiesta cautelare.

3.2. Illegittimamente erano state utilizzate le dichiarazioni della persona offesa, che non erano state trasmesse al G.i.p. a corredo della richiesta cautelare, nulla rilevando che il loro contenuto era stato trasfuso nella richiesta del p.m..

3.3. Mancanza di indizi di colpevolezza, in quanto il N., nella vicenda di cui al capo D, ha avuto solo il ruolo di destinatario di un regalo (costituito dal motociclo Honda Sh 125) fattogli da S.G., e si è limitato a ritirare dal T. il veicolo, esulando dalla sua condotta alcun profilo di violenza o minaccia; mentre, nella vicenda di cui al capo G (motociclo Honda SH 300), si è limitato a chiedere uno sconto e una dilazione di pagamento in favore dell’acquirente Ni.Lu., condotta inconciliabile con una condotta estorsiva.

3.4. Incompatibilità dell’aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3 con quella di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
Motivi della decisione

1. Il secondo motivo di ricorso appare fondato, con ciò restando assorbita ogni altra questione dedotta.

2. Il Tribunale, ha riconosciuto implicitamente la corrispondenza alla realtà processuale della deduzione difensiva circa la mancata trasmissione al G.i.p., da parte del P.m., delle dichiarazioni della persona offesa T.L., osservando che essa, "quand’anche fondata, finisce per avere ad oggetto essenzialmente la materialità delle dichiarazioni (intesa quale veste formale costituita dai verbali) e non il profilo sostanziale del loro contenuto", trasfuso nell’ordinanza.

3. Tale assunto non può essere condiviso.

In sede cautelare la prova (indiziaria) riposa sugli atti assunti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria (o, eventualmente, da quelli assunti in una qualsiasi sede processuale), e non dalla trascrizione, non importa se, in concreto, fedele all’atto, che di essa sia fatta nella richiesta del p.m. e, di riflesso, nel provvedimento cautelare.

Il giudice richiesto di una misura cautelare non può appagarsi di una simile riproduzione "sostanziale" delle fonti probatorie, dato che esso decide sulla base degli "elementi su cui la richiesta si fonda" ( art. 291 c.p.p., comma 1), i quali, dunque, non possono che essere altro rispetto alla richiesta stessa.

D’altra parte, la difesa deve essere in grado di esprimere le sue deduzioni sull’atto-documento costituente la fonte di prova e non su una rappresentazione di esso, pur se presuntivamente esatta, che ne abbia fatto il giudice. Non deve essere costretta a verificare la corrispondenza alla fonte originaria degli elementi indiziari contenutisticamente rappresentati, essendo suo compito solo quello di contestare, se lo ritiene, il significato e la portata delle fonti di prova, così come documentate al momento della loro acquisizione, ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare.

4. Consegue che, essendo state le dichiarazioni del T. utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare desumendole non dal documento del relativo atto ma da una riproduzione del contenuto di questo da parte del pubblico ministero, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli, che valuterà la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura prescindendo da tali dichiarazioni.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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