Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-12-2010) 07-03-2011, n. 8939 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 cod. proc. pen. sull’appello proposto da L.B., confermava la ordinanza in data 27 gennaio 2010 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale veniva rigettata la istanza del predetto diretta alla declaratoria di inefficacia, a norma dell’art. 297 c.p.p., comma 2, della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli con ordinanza del G.i.p. di Napoli in data 28 aprile 2008 (relativamente ai reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di estorsioni aggravate D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 di corruzione, di rivelazione di segreti di ufficio e favoreggiamento personale), con riferimento a precedente ordinanza custodiale emessa dal medesimo G.i.p. in data 28 novembre 2006 per il delitto di estorsione.

2. Rilevava il Tribunale che alla data di emissione della prima ordinanza il pubblico ministero non era in grado, per la mole del materiale investigativo raccolto, di formulare gli ulteriori addebiti poi contestati con la seconda ordinanza; e che comunque sul punto sussisteva giudicato cautelare, essendo analoga istanza stata già ritenuta infondata con ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 11 febbraio 2009, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto contro la stessa (sentenza n. 32412 del 2 luglio 2009).

3. Ricorre per cassazione il L., a mezzo dell’avv. Angelo Raucci, il quale denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 297 cod. proc. pen., osservando che la ordinanza impugnata pur riconoscendo che gli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare erano stati acquisiti in data antecedente alla emissione della prima aveva apoditticamente affermata la esigenza del p.m. di elaborare con il dovuto tempo detto materiale investigativo ai fini della enucleazione degli ulteriori addebiti;

così illegittimamente dandosi avallo alla strumentale separazione dei due procedimenti operata dal p.m..

Non sussisteva inoltre nella specie la preclusione derivante da precedente giudicato cautelare, dato che nella specie sono stati addotti nuovi elementi non precedentemente valutati (contenuto della informativa in data 16 gennaio 2006, da cui emergeva che il L. era stato denunciato per tutti i reati poi contestati nella seconda ordinanza; ordinanza del Tribunale di Napoli relativa alla parallela posizione dell’indagato F.P., in relazione alla quale è stata accolta la richiesta di retrodatazione della seconda misura a norma dell’art. 297 cod. proc. pen.).

4. Con un motivo aggiunto, l’avv. Alfonso Baldascino illustra le ragioni che portavano ad escludere la sussistenza di un giudicato cautelare sulla questione dedotta.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato, sussistendo nella specie il giudicato cautelare richiamato nella ordinanza impugnata, aspetto che assorbe ogni questione sul merito della doglianza.

2. Infatti, analoga istanza di retrodatazione della seconda misura cautelare è stata già affrontata e risolta definitivamente a seguito della richiamata sentenza della Corte di cassazione n. 32412 del 2009. 3. Non vale il rilievo secondo cui, nella nuova istanza, sarebbero stati dedotti nuovi elementi precedenti non valutati, posto che con la sentenza della Corte di cassazione sopra indicata, che aveva definito, nel senso del rigetto, analogo ricorso del L., si era osservato, da un lato, che correttamente era stata esclusa la connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due ordinanze; e, dall’altro, che, pur essendo il materiale indiziario a sostegno del secondo titolo già presente al momento della prima ordinanza, non era censurabile la valutazione secondo cui, al momento della emissione della prima ordinanza, non poteva considerarsi sussistente il requisito dell’apprezzabilità e valutabilità degli ulteriori elementi posti a fondamento della seconda ordinanza, data la complessità delle necessarie operazioni ricostruttive e interpretative ricavabili dagli atti trasmessi al p.m..

4. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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