Cass. pen., Sez. III, Sentenza 16 Febbraio 2010 , n. 6290 Sì alla confisca per equivalente dei beni del fondo patrimoniale I regimi patrimoniali della famiglia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

In fatto

Il Tribunale di Vicenza, con dichiarazione del 18 giugno del 2009, rigettava l’istanza con cui C.Z. aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo dei suoi beni disposto in suo danno, quale indagato per il delitto di dichiarazione infedele, sostenendo che i beni oggetto del sequestro non potevano essere sequestrati perché facenti parte del fondo patrimoniale.

Ricorre per cassazione l’indagato denunciando:

la violazione dell’articolo 170 c.c. poiché i beni oggetto del patrimonio familiare non possono essere sequestrati pignorati o confiscati;

violazione dell’articolo 167 c.c. e 29 e 31 della Costituzione, per avere il tribunale ritenuto che l’interesse pubblico sanzionatorio prevalga su quello della famiglia;

violazione dell’articolo 322 ter c.p., per avere il tribunale ritenuto i beni oggetto di sequestro, costituiti in un fondo patrimoniale, nella disponibilità dell’indagato, invece essi non possono considerarsi nella disponibilità dell’indagato;

violazione dell’articolo 27 della Costituzione e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per avere il tribunale considerato i beni in questione nella disponibilità dell’indagato; assume che nella fattispecie la confisca avente natura sanzionatoria può colpire solo beni di proprietà dell’imputato;

violazione dell’articolo 322 ter c.p., per avere considerato i beni oggetto del sequestro equivalenti o proporzionati al profitto.

In diritto

Il ricorso va respinto perché infondato. Va anzitutto puntualizzato che i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari, ma hanno solo un vincolo di destinazione. Da ciò consegue che i beni immobili conferiti dal ricorrente non possono che appartenere a lui e pertanto resta soddisfatto il criterio dell’appartenenza della cosa al reo, che ne giustifica la confisca e il preventivo sequestro.

Ciò premesso, si rileva che questa Corte si è già pronunciata sulla sequestrabilità per finalità preventive dirette alla confisca dei beni costituenti il fondo patrimoniale, osservando che non esiste alcuna incompatibilità tra il sequestro preventivo e i regimi di particolare favore assicurati dalle leggi civili a taluni beni in ragione della loro natura o destinazione. I precedenti in questione (Cass. sez. 2, sent. n. 16658 dep. il 2 maggio 2007; 29940 del 2007), contengono alcune puntualizzazioni applicabili anche alla fattispecie. Si è sostenuto che le norme civilistiche che definiscono la natura di taluni cespiti patrimoniali (es. artt. 169 e 1881), ovvero disciplinano l’esecuzione coattiva civile (es. artt. 543 e 545 c.p.p.) riguardano esclusivamente la definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili, e in nulla toccano la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo. Peraltro la struttura e la finalità del sequestro preventivo rendono evidente e non equivocabile la differenza con le fattispecie civilistiche, tanto cautelari che espropriative: il sequestro preventivo non presuppone alcuna responsabilità civile, ed è anzi indipendente dall’effettiva causazione di un danno quantificabile; non prelude ad alcuna espropriazione, ma semmai ad un provvedimento sanzionatorio, quale è la confisca, che prescinde dal danno e considera solo l’esistenza di un particolare rapporto di strumentante o di derivazione tra la cosa e il reato. Tali asimmetrie rendono improponibile qualsiasi tentativo d’analogia, che certo non può essere ispirata dai precedenti giurisprudenziali in tema di sequestro conservativo disposto nel processo penale, trattandosi nell’ipotesi del sequestro conservativo della medesima misura cautelare disciplinata dal codice di procedura civile, e posta a presidio della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità per obbligazioni di natura civilistica (risarcimento in favore della parte civile) o la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dell’espropriazione forzata (spese processuali e pene pecuniarie).

Inoltre l’impignorabilità dei beni riguarda solo debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e l’onere della prova della conoscenza da parte del creditore incombe ai coniugi. Secondo l’interpretazione di questa corte rientrano nei bisogni della famiglia anche quelle esigenze rivolte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia stessa nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa restando escluse solo le esigenze di carattere voluttuario o caratterizzate da intenti meramente speculativi (cfr per tutte e da ultimo Cass. sez. quinta n 15862 del 2009). Nella fattispecie non è stato dimostrato che le obbligazioni erano state contratte per scopi estranei alla famiglia.

La legittimità del sequestro finalizzato alla confisca non è esclusa dal fatto che trattasi di confisca per equivalente, poiché l’assenza di nesso pertinenziale tra il reato commesso e i beni confiscabili “per equivalente” non altera la natura sanzionatoria della confisca, che colpisce il reo in quanto la giustificazione dell’intervento penale, con il simultaneo travolgimento dei vincoli civilistici, risiede unicamente nell’appartenenza del bene sequestrato al patrimonio del reo.

P.Q.M.

La Corte

letto l’articolo 616 c.p.p.

rigetta

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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