T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 02-03-2011, n. 90 Consigliere comunale e provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’art. 43 comma secondo del T.u.e.l. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) fa rientrare nel "munus" del consigliere comunale la facoltà di piena conoscibilità e trasparenza di tutte le notizie e le informazioni utili per l’espletamento del mandato, determinando i presupposti di un accesso pieno e incondizionato agli atti e documenti comunali;

Ritenuto, altresì, che dal termine "utili", contenuto nel citato art. 43 del T.u.e.l., non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, detto aggettivo garantendo in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio del mandato (cfr.: Cons. Stato V, 2.9.2005 n. 4471; T.A.R. Genova 19.8.2009 n. 2105; T.A.R. Perugina I, 30.1.2009 n. 21);

Ritenuto, pertanto, che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale; di conseguenza sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che diversamente opinando sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale (cfr.: Cons. Stato V, 17.9.2010 n. 6963);

Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere il ricorso, condannando il Comune resistente alle spese del giudizio, forfetariamente liquidate in euro 1000,00 (mille) al lordo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla per illegittimità la nota sindacale impugnata di diniego dell’accesso e condanna l’Amministrazione resistente a rendere accessibili, mediante visione ed estrazione di copia, tutti gli atti e documenti richiesti dalla parte ricorrente ed oggetto dell’annullato atto di diniego, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese del giudizio, che liquida in euro 1000,00 (mille) al lordo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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