Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-12-2010) 07-03-2011, n. 8901

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- V.P., C.R. e M.S. vennero chiamati a rispondere, rispettivamente, i primi due del reato ex art. 372 c.p., per avere in un giudizio civile deposto il falso in ordine alla loro presenza in occasione di un sinistro stradale in cui era stato coinvolto il terzo, e quest’ultimo del reato ex art. 378 c.p., per avere reso alla P.G. dichiarazioni conformi a quelle dei primi due, così aiutando i medesimi a eludere le investigazioni dell’Autorità. 2.- Con sentenza del 22.02.2005 il GUP del Tribunale di Napoli assolveva gli imputati per insussistenza dei fatti, rilevando che vi era assoluta incertezza in ordine alla effettiva presenza del V. e del C. sul luogo dell’incidente.

3.- Su appello del P.M. e del P.G. di Napoli, con sentenza del 03.04.2007 la Corte d’appello di Napoli affermava la penale responsabilità del V. e del C. e, qualificato il fatto contestato al M. come concorso nella falsa testimonianza commessa dai predetti, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado nei confronti di esso M. e ordinava la trasmissione degli atti al P.M. di Napoli per l’ulteriore corso.

4.- Propongono ricorso per cassazione il M. e il V..

5.- M. deduce:

a.- il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di falsa testimonianza;

b.- il travisamento della prova in ordine alla portata delle dichiarazioni rese dal M. alla P.G.;

c.- l’inammissibilità, per il regime all’epoca vigente, dell’appello proposto dal P.M. e dal P.G..

6.- V. deduce:

a.- l’inammissibilità, per il regime all’epoca vigente, dell’appello proposto dal P.M. e dal P.G.;

b.- il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del prevenuto.
Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili.

E’ palesemente infondato, infatti, il motivo di cui sopra sub 5.c. e 6.b., posto che la norma invocata non può in alcun modo essere fatta valere, essendo stata espunta ex tunc dall’ordinamento per effetto della sentenza n. 320 del 2007 della Corte costituzionale.

Quanto ai motivi di cui sopra sub 5.a. e 5.b., gli stessi sono inconferenti a fronte della statuizione della Corte di merito che ha escluso a carico del M. la ravvisabilità di un favoreggiamento, ritenendo configurabile nei fatti il concorso nella falsa testimonianza, per il quale ha però, allo stato, semplicemente trasmesso gli atti al P.M., per l’eventuale avvio di un nuovo procedimento penale, nel quale rimane integra la possibilità per il M. di far valere ogni utile ragione difensiva.

In ordine al motivo di cui sopra sub 6.b., si osserva che lo stesso è generico e manifestamente infondato, a fronte della logica ed esauriente motivazione resa dalla Corte di merito.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a quello di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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