T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 02-03-2011, n. 81 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente, dipendente di IV q. f. del Comune di Trivento, addetto alle macchine operatrici della raccolta dei rifiuti, a seguito dell’accordo collettivo nazionale recepito con D.P.R. n. 333/1990 – che attribuiva ai conduttori di macchine operatrici complesse il V livello funzionale – nonché a seguito dell’accordo decentrato del 14.12.1992, otteneva dal Comune il riconoscimento della qualifica superiore, ma la delibera di G.M. n. 791 del 1993 veniva annullata dal Co.re.co., per l’incompetenza della giunta comunale a rideterminare la pianta organica. Anche la successiva delibera di G.M. n. 66 del 1994 veniva annullata dal Co.re.co., talché il ricorrente metteva in mora l’Amministrazione con diffida del 21.3.1995. Il Comune rispondeva, con lettera del 24.3.1995, senza provvedere all’inquadramento richiesto. Insorge il ricorrente, per impugnare la nota prot. n. 8821/94 – 1873/95 datata 24.3.1995, comunicata a mezzo di lettera raccomandata del 29.3.1995, con la quale il Comune intimato ha, di fatto, negato al ricorrente l’attribuzione della V qualifica funzionale. Chiede altresì il riconoscimento delle differenze stipendiali dal 1.10.1990, oltre a interessi e rivalutazione. Deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione di legge, art. 34 e tabella 2 del D.P.R. n. 333/1990 e art. 2 della legge n. 596/1994; 2)eccesso di potere per carenza di motivazione; 3)violazione e falsa applicazione di legge, art. 39 comma quarto del D.P.R. n. 494/1987.

L’Amministrazione comunale intimata non si costituisce.

Con la ordinanza n. 564 del 1995, questa Sezione respinge la domanda cautelare della parte ricorrente.

All’udienza del 26 gennaio 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III – Il ricorrente – dipendente del Comune intimato, adibito alla guida di macchine operatrici complesse – reclama l’attribuzione in suo favore del V livello retributivo in applicazione della tabella 2 del D.P.R. n. 333/1990. Invero, considerata l’assenza in pianta organica del posto relativo al profilo professionale del ricorrente, l’Amministrazione comunale, a più riprese, ha cercato di soddisfare quell’aspettativa, mediante una rideterminazione della pianta organica. Sennonché, gli atti deliberativi comunali non hanno superato il vaglio di legittimità dell’organo regionale di controllo. Purtroppo, l’assenza del posto in pianta organica è pregiudizievole per l’esito della pretesa del ricorrente. Invero, in base ai principi generali del pubblico impiego, il conferimento di una qualifica presuppone che nell’organico dell’ente sia istituito il relativo posto (cfr.: T.a.r. Campania Napoli V, 17.9.2008 n. 10244). Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, pertanto non può realizzarsi quello slittamento automatico nella superiore qualifica preteso dal ricorrente.

IV – I motivi del ricorso sono infondati.

È vero che l’art. 34 del D.P.R. n. 333/1990 attribuisce il livello superiore alla figura professionale, ma è altresì indiscutibile che tale attribuzione non possa avvenire prima che sia stato istituito il relativo posto nella pianta organica dell’ente comunale (cfr.: Cons. Stato VI, 5.12.2005 n. 6954). L’art. 6bis della legge n. 596/1994 – che consente la regolarizzazione postuma degli inquadramenti irregolari – nel caso di specie non si applica, poiché non vi è stato alcun inquadramento del ricorrente nella qualifica superiore, che possa essere regolarizzato in via successiva.

V- Anche la richiesta delle differenze stipendiali non può essere accolta. Attenendosi alle disposizioni legislative all’epoca vigenti, in particolare alla normativa di cui all’art. 40 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, l’Amministrazione ha dovuto tener conto, nella retribuzione, delle mansioni proprie della qualifica formale posseduta dal dipendente, a prescindere dalle eventuali diverse mansioni di fatto non inerenti allo status giuridico ed economico formalmente rivestito dal dipendente. E" orientamento di una consolidata giurisprudenza di ritenere che l’esercizio di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle proprie non rilevi, ai fini della spettanza del diritto a differenze retributive, non potendosi applicare al pubblico impiego l’art. 2103 del codice civile, in un periodo precedente alla entrata in vigore del D.Lgs. 3 febbraio 1998 n. 387 (cfr.: Cons. Stato V, 19.6.2009 n. 4063; idem, 29.7.2003 n. 4301). Non essendovi un posto vacante e disponibile di V qualifica funzionale nell’organico comunale, va considerato che il pagamento di maggiori emolumenti sarebbe indebito. Prima la normativa di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969, poi quella dell’art. 56 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 hanno posto, tra i presupposti della retribuibilità delle mansioni superiori, la disponibilità del posto in organico (cfr.: T.A.R. Lazio Roma III, 1.4.2008 n. 2732). Non può applicarsi al caso di specie il principio di tutela lavorativa contenuto nell’art. 36 della Costituzione (e nell’art. 2126 del codice civile), sussistendo un limite invalicabile nei principi di organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni, di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione (cfr.: Cons. Stato IV 15.9.2009 n. 552; idem V, 29.7.2003 n. 4301). Analogamente, stante un orientamento uniforme della giurisprudenza, l’art. 13 della legge n. 300 del 1970 non può riguardare la fattispecie – ancorché gli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 estendano le norme civilistiche e dei contratti collettivi ai rapporti di pubblico impiego – atteso che l’obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate è azionabile nel settore pubblico, solo nei limiti delle previsioni di norme speciali (cfr.: Cons. Stato V, 29.7.2003 n. 4301).

VI – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *