Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 10041 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.V. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 2.200,00 per anni uno e mesi dieci di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti di Bari dal 2.4.2004 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (10.11.2008).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Motivi della decisione

Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.

Il primo motivo con il quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere omesso il giudice del merito di pronunciarsi su di un’eccezione di costituzionalità è inammissibile per difetto di autosufficienza dal momento che dal decreto impugnato non risulta che l’eccezione sia stata proposta e nel ricorso non vengono compiutamente riportate le modalità con cui ciò sarebbe avvenuto.

Il secondo motivo con il quale si propone la questione di costituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 2 per violazione degli artt. 111 e 117 Cost. e artt. 41 e 6 della CEDU è infondato in quanto la Corte, valutando la questione anche sotto il profili denunciato, ha già affermato che "In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata dei processo, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte Edu ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poichè le norme Cedu integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme Cedu con altri diritti costituzionalmente tutelati (Cassazione civile, sez. 1^, 6/5/2009, n. 10415).

Il terzo motivo con il quale si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere omesso il giudice di pronunciarsi in ordine alla rilevanza ai fini dell’indennizzo anche della preventiva fase amministrativa è inammissibile per difetto di autosufficienza dal momento che dal decreto impugnato non risulta che detta domanda sia stata proposta e nel ricorso non vengono compiutamente riportate le modalità con cui ciò sarebbe invece avvenuto.

Di conseguenza è inammissibile il quarto motivo che attiene ad una questione nuova in quanto non risulta proposta nella fase di merito.

Considerazioni analoghe debbono essere svolte per il quinto motivo e il sesto motivo che attengono a questioni non esaminate dal giudice del merito e per le quali non vengono compiutamente indicate le modalità con cui sarebbero state allo stesso sottoposte.

Il settimo e l’ottavo motivo con il quale si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta ragionevolezza di un termine di durata di tre anni per il giudizio di primo grado pur in presenza di una causa in materia di pensione sono infondati in quanto la Corte ha già affermato che "Secondo i parametri indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai quali il giudice nazionale è tenuto a conformarsi nell’applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 la durata ragionevole del processo (nella specie:

dinanzi alla Corte dei conti in materia di pensione) e di tre anni in primo grado e di due anni in secondo grado; e l’equa riparazione deve essere liquidata in una somma variabile tra i mille/00 ed i millecinquecento/00 Euro per ciascun anno eccedente il termine ragionevole (Cassazione civile, sez. 1^, 3/01/2008, n. 14) e comunque il giudice di merito ha congruamente motivato il suo convincimento evidenziando la complessità derivante dall’elevato numero dei ricorrenti.

Il nono motivo con il quale si lamenta l’integrale compensazione delle spese è invece fondato in quanto la motivazione consistente nella mancata contestazione da parte dell’Avvocatura della pretesa non incide di per sè sulla soccombenza in quanto, come è già stato affermato dalla Corte (sez. 1^, 22/01/2010, n. 1101), nulla impedisce alla pubblica amministrazione di predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a cagione dell’eccessiva durata di un giudizio in cui sia stato coinvolto per cui non può dubitarsi che la stessa amministrazione abbia dato causa al giudizio.

Il decreto deve dunque essere cassato limitatamente alla pronuncia sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nei merito e pertanto, compensate per un mezzo le spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda, l’Amministrazione deve essere condannata al pagamento del residuo.

L’accoglimento del ricorso solo in parte e unicamente in punto spese giustifica la compensazione nella misura di due terzi di quelle di questa fase.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 806,00, di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 311,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè di un terzo di quelle di questa fase, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *