Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-05-2011, n. 10028 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 6803 del 2007 la Corte di Appello di Napoli, a seguito di rinvio da Cassazione disposto con sentenza n. 13303 del 2005, rigettava l’appello promosso ALENIA AERONAUTICA S.p.A. contro la decisione del Pretore di Nola – Sezione Distaccata di Pomigliano d’Arco. Con quest’ultima decisione era stata accolta la domanda proposta da T.R. in relazione ad illegittima sospensione in CIGS per il periodo successivo all’agosto 1993, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori.

La Alenia Aeronautica S.p.A. ricorre per cassazione con tre motivi.

Il T. non si è costituito.

2. La ricorrente società- con la memoria presentata ex art. 378 c.p.c. – ha comunicato che tra le parti era stata raggiunta conciliazione con rinuncia al ricorso per cassazione nei confronti del T..

In tale situazione s’impone la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituito l’intimato T..
P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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