Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-12-2010) 07-03-2011, n. 8897

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza del 10.02.2010 la Corte d’appello di Napoli confermava la penale responsabilità di D.V.L. per il reato di cui all’art. 648 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per essersi ricevuto una pistola Beretta provento di furto, al fine di agevolare il sodalizio camorristico dei "casalesi". 2.- Propone ricorso il prevenuto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla:

a.- ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di D.L., rese oltre il termine previsto dalla disciplina dei collaboratori di giustizia ( D.L. n. 8 del 1991);

b.- inopinata valutazione di attendibilità intrinseca delle predette dichiarazioni e superabilità del relativo contrasto con altre risultanze orali e documentali.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, invero, in ordine alle doglianze di cui sopra:

– sub 2.a., che, come già correttamente ritenuto dai giudici di merito sulla scorta della giurisprudenza di legittimità anche delle Sezioni Unite (sent. 1150 del 2009), la sanzione di inutilizzabilità di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quater, comma 9, del trova applicazione soltanto per le dichiarazioni rese fuori dal contraddicono e non, dunque, per le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento;

– sub 2.b., che nel ricorso si insiste in sostanza nella contestazione dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del D. sulla base di talune circostanze e discrasie (dissidi con la moglie, modello dell’arma, modalità della sua consegna, descrizione dei luoghi) che la Corte di merito ha preso in esame, escludendone, con argomentazione non manifestamente illogica, la rilevanza ai fini voluti dalla difesa. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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