Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-05-2011, n. 10026 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.K. convenne in giudizio Telemarket spa assumendo di aver stipulato un contratto di formazione e lavoro per la durata di diciotto mesi, di cui lamentava la nullità per mancanza totale di formazione. Assumeva inoltre che era stato sottoposto a procedimento disciplinare e quindi licenziato illegittimamente, sul piano formale perchè la relativa comunicazione non era giunta al suo domicilio, sul piano sostanziale perchè il licenziamento era carente di giusta causa.

Il Tribunale respinse tutte le sue domande.

La Corte d’appello le ha accolte in parte. Con sentenza pubblicata il 17 marzo 2007, ha rigettato la domanda relativa alla nullità del contratto per mancanza di formazione, ma ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente il 15 marzo 2004 e ha condannato la società alla riassunzione o al risarcimento del danno pari alle retribuzioni da corrispondere fino alla scadenza del contratto detratto l’aliunde perceptum. Ma compensato metà delle le spese di entrambi i gradi, condannando la società al pagamento dell’altra metà.

La società ricorre per cassazione articolando tredici motivi. Il lavoratore ha depositato controricorso, contenente un ricorso incidentale articolato in due motivi. Le parti hanno fatto pervenire alla Corte dichiarazione del 7 marzo 201 Idi rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale, con relative accettazioni, chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.

La Corte preso atto di ciò.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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