T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 02-03-2011, n. 393 Albo professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 1 settembre 2009 e depositato il successivo 16 settembre, il dr. J.M. chiedeva l’annullamento, previi provvedimenti cautelari, del giudizio di non ammissione alla prova orale dell’esame di Avvocato per la sessione 2008.

In particolare il ricorrente, evidenziando di aver ottenuto il punteggio di 26 sul parere motivato di diritto civile, di 26 su quello di diritto penale e di 32 sulla redazione di atto giudiziario, lamentava quanto segue.

"1) Violazione falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 9/5/1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l.n. 241/90. Violazione del principio dell’imparzialità dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione".

Il giudizio di non ammissione non poteva considerarsi sufficientemente motivato, non potendosi ritenere all’uopo idonei il voto numerico ed i sintetici commenti, dato che non erano indicate le ragioni del voto specifico o eventuali errori, omissioni e/o carenze negli elaborati. Cogliendo l’opportunità che la nuova disciplina in ordine al concorso notarile forniva, il ricorrente ribadiva, come da giurisprudenza recente, che le commissioni esaminatrici sono tenute a stabilire preventivamente dettagliati criteri e modalità di valutazione delle prove al fine di determinare la congruità del giudizio sul singolo elaborato, non potendo ritenersi altrimenti sufficiente il solo voto numerico attribuito.

Nel caso di specie non risultava effettuata tale attività di predeterminazione per cui non erano chiarite le ragioni dell’apprezzamento non positivo della sottocommissione sui due elaborati non ritenuti sufficienti.

"2. Eccesso di potere per la manifesta illogicità per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, dell’operato della Commissione".

In relazione all’elaborato di diritto civile, la Commissione contestava unicamente aspetti di ordine formale quando invece lo stesso risultava lineare e ben articolato sotto il profilo tecnico che rilevava.

In relazione all’elaborato di diritto penale, la Commissione si soffermava unicamente, con annotazione a margine, sulla trattazione in punto art. 57 c.p., aspetto non essenziale e comunque trattato in diversa parte dello scritto dal ricorrente.

Si costituivano in giudizio, con memoria di mera forma, il Ministero della Giustizia e la Commissione d’esame, rilevando l’infondatezza del ricorso.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Sezione Prima di questo Tribunale rigettava la domanda cautelare e la statuizione risultava confermata in sede di appello dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 102/2010 del 13 gennaio 2010.

In prossimità della pubblica udienza le Amministrazioni sopra indicate depositavano memoria ad illustrazione delle proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2010 la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Il ricorrente ritiene di richiamare i principi vigenti nella regolamentazione della prova di esame per l’accesso alla professione notarile per ritenere che gli stessi abbiano introdotto nell’ordinamento principi di ordine generale, tra cui, in particolare, quello della dettagliata predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

In realtà, il Collegio osserva che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha invece rilevato che in tema di esami di abilitazione alla professione di avvocato, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 comma 5 D.L.vo 24 aprile 2006 n. 166 – che ha introdotto per il concorso per la nomina a notaio la previsione che il giudizio di non idoneità debba essere motivato – vale il principio secondo cui la valutazione tradottasi nell’attribuzione di un punteggio "equivale a motivazione" e che solo se essa non sfoci in una votazione vi è necessità di un giudizio diversamente motivato, com’è appunto nel caso del concorso notarile, a differenza di quanto previsto per l’esame di abilitazione "de quo", per il quale l’art. 17 bis R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 prevede che la non ammissione agli orali consegue alla sola attribuzione di un punteggio inferiore al minimo richiesto. (Cons. Stato, Sez. IV, 27.3.08, n. 1249).

In secondo luogo, è stato comunque riconosciuto, in sede di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, che i provvedimenti valutativi della commissione vanno di per sé considerati adeguatamente motivati con l’attribuzione del solo voto numerico nel caso di valutazione unanime dei commissari (Cons. Stato, Sez. IV, 7.7.08, n. 3383).

Di recente, inoltre, questa Sezione ha avuto modo di precisare in argomento quanto segue: "Con riferimento alla questione dell’insufficienza dell’espressione numerica del giudizio, il Collegio osserva che nei concorsi ed esami pubblici non è necessario un sia pur sintetico giudizio di merito, ma è sufficiente, in ordine alla motivazione della valutazione, il semplice punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, di esternazione del giudizio che esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, (ex multis, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2002 n. 2600; 1 marzo 2003 n. 1162; 15 settembre 2003 n. 5109; 17 settembre 2004 n. 6155; 17 dicembre 2003 n. 8320; 7 maggio 2004 n. 2881; C.G.A. reg. sic., 9 giugno 2003 n. 223; T.A.R. Lazio, I Sez., 3 marzo 2004 n. 2017; T.A.R. Milano, IV Sez., 8 aprile 2004 n. 1438; T.A.R. Toscana, I Sez., 29 settembre 2003 n. 5187; T.A.R. Napoli, IV Sez., 1 febbraio 2005 n. 615; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 12 ottobre 2006, n. 3576).

E" stato sottolineato, infatti, che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato (Cons. Stato, V Sez., 8 aprile 1999, n. 391).

Si è, altresì, precisato che nell’attuale quadro normativo, le ragioni che inducono a ritenere sufficiente il "voto numerico" per la valutazione della inidoneità dell’elaborato scritto per l’esame d’avvocato sono sostanziali, poiché:

– si deve tenere conto delle esigenze di speditezza dei lavori della commissione;

– per la ponderata adeguatezza delle sue valutazioni, la normativa di settore prevede che della commissione facciano parte componenti dotati di particolari professionalità;

– ciascun componente della commissione può sollecitare valutazioni più approfondite e chiedere che su una sua proposta si decida motivatamente a maggioranza (con il pieno sindacato giurisdizionale ove la motivazione sia affetta da eccesso di potere);

– ove nessun componente solleciti valutazioni più approfondite per l’attribuzione di un voto diverso da quello in corso di verbalizzazione, la determinazione unanime di tutti i componenti, in quanto dotati di particolari professionalità, implica l’estrinsecazione di una ponderata scelta condivisa e di per sé insindacabile in sede giurisdizionale (Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 2008, n. 1553).

Anche la giurisprudenza più recente ha mantenuto fermo l’orientamento appena illustrato affermando che, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della l. n. 241/1990 i provvedimenti della commissione esaminatrice – che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante agli esami per l’abilitazione all’esame di avvocato – vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati (Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2241; id., 26 gennaio 2009, n. 406).

Per completezza d’argomentazione, non può essere sottaciuto che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull’asserita non manifesta infondatezza dell’art. 22 comma 9 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, sostituito dall’art. 1 bis d.l. 21 maggio 2003 n. 112, conv., con modificazioni, dalla l. 18 luglio 2003 n. 180, e degli art. 17 bis, 22, 23 e 24 comma 1 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, censurati, in riferimento agli artt. 24, primo e comma 2, 111, primo e comma 2, e 113, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevedono l’obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di voto stesso relative alle prove scritte d’esame per l’abilitazione alla professione forense, ha ritenuto la questione manifestamente infondata.

Ciò in quanto la disciplina in questione – che, in base al diritto vivente, non impone alla commissione una specifica modalità di motivazione delle determinazioni da essa assunte in merito alle prove scritte ed orali – non può considerarsi idonea a interferire né con il diritto di difesa, né con il principio del contraddittorio e si sottrae all’ambito di applicazione dei parametri invocati dal rimettente, i quali hanno tutti valenza in campo processuale. Essa, infatti, concernendo un’articolazione del procedimento amministrativo che regola gli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, incide esclusivamente sul profilo sostanziale dei requisiti di validità del provvedimento di esclusione del candidato e non chiama in gioco l’aspetto processuale degli strumenti predisposti dall’ordinamento per l’attuazione in giudizio dei diritti, non precludendo affatto il ricorso al giudice amministrativo ((Corte cost. 20 marzo 2009, n. 78)." (TAR Toscana, Sez. II, 3.3.10, n. 587).

Ciò premesso, il Collegio osserva che, nel caso di specie, in realtà risulta che, nella seduta del 16 gennaio 2009, la sottocommissione d’esame abbia recepito e fatto propri, prima di procedere all’apertura dei plichi contenenti gli elaborati dei partecipanti, i criteri di valutazione dettati dalla commissione centrale, approvandoli previa lettura e discussione del relativo documento datato 18 dicembre 2008 del Ministero della Giustizia contenente l’indicazione dei criteri di valutazione, per cui nella presente fattispecie risultano adottati criteri predeterminati, in presenza dei quali è sufficiente l’espressione di un voto numerico per quanto sopra dedotto, soprattutto se la valutazione è unanime e non contestata da alcun commissario, come risulta nel caso in esame.

Né può dirsi, come lamenta il ricorrente, che i criteri siano generici e indistinti, sia perché lo stesso ricorrente non chiarisce sotto quale profilo emerga tale genericità sia perché comunque, unitamente al voto numerico, risulta espressa un’ulteriore motivazione in forma espositiva – che infatti il ricorrente contesta con il secondo motivo di ricorso – che rende completa e sufficiente l’esternazione altamente discrezionale della sottocommissione interessata.

Per quanto dedotto in ordine alla carenza di motivazione, quindi, il primo motivo di ricorso è infondato.

Parimenti infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta nel merito la valutazione della sottocommissione.

In relazione all’elaborato di diritto civile, è indicato che si era in presenza di un "Parere di diritto civile confuso nelle esposizioni e non lineare nello svolgimento".

In merito il ricorrente sostiene, apoditticamente, che invece tale giudizio non troverebbe riscontro oggettivo nell’elaborato, senza però indicare da quali elementi "oggettivi" dovrebbe giungersi a tale conclusione, fermo restando che nella presente sede di legittimità non è dato sindacare il giudizio discrezionale della (sotto)commissione composta da elementi di alta professionalità e esperienza nel settore, se non per evidenti motivi di illogicità, contraddittorietà o erroneità in fatto che, però, nella presente fattispecie, non risultano evidenziati, limitandosi il ricorrente ad interessate valutazioni soggettive secondo cui l’elaborato sarebbe invece "ben articolato e chiaramente illustrato non solo da un punto di vista delle questioni giuridiche trattate ma anche sotto l’aspetto espositivo" (pag. 13 ricorso).

Il Collegio osserva che, nella valutazione di un elaborato per l’ammissione alla prova orale dell’esame di avvocato, non rileva unicamente il contenuto tecnico ma conta altrettanto anche la chiarezza e ampiezza espositiva, fondamentali nel redigere scritti difensivi giudiziari, residuando la mera preparazione tecnica agli studi universitari, i quali devono essere appunto affinati successivamente anche sotto il profilo formale per l’accesso a libere professioni di settore.

Che la sottocommissione, quindi, abbia riconosciuto importanza rilevante anche all’aspetto formale appare circostanza condivisibile e non suscettibile di censura in relazione alla prova specifica di esame.

Per quel che riguarda il giudizio sulla prova di diritto penale, su cui la sottocommissione ha precisato di rinvenire "Scarsa coerenza nel ragionamento e insufficiente proprietà di linguaggio giuridico. Superficialità nella trattazione degli elaborati, come da annotazione a margine degli stessi", il Collegio richiama quanto sopra evidenziato in ordine all’alta discrezionalità della sottocommissione, tenendo conto che – come evidenziato – la prova in questione non è esclusivamente di cognizione ma anche di esposizione, fondamentale per esercitare proficuamente l’attività forense.

Il giudizio della sottocommissione di scarsa coerenza nel ragionamento e insufficiente proprietà di linguaggio, ad ogni modo, appare riferita all’intero elaborato – e sul punto valga quanto evidenziato in precedenza in ordine all’importanza della corretta modalità espositiva – mentre le osservazioni sulle modalità di trattazione del punto relativo all’applicazione dell’art. 57 c.p. e relative notazioni a margine appaiono comunque residuali in ordine al giudizio complessivo sull’elaborato, giudizio che appare lineare e comunque coerente con la votazione, oltretutto non particolarmente lontana dalla sufficienza.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a corrispondere al Ministero della Giustizia le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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