Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-12-2010) 07-03-2011, n. 8832

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Torino, con ordinanza emessa ex art. 309 c.p.p., il 21.7.2010, ha confermato l’ordinanza emessa il 25.6.2010 dal Gip del tribunale di Asti nei confronti R.R. applicativa della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da D. D.A..

Il difensore del R. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 612 bis c.p., e mancanza di motivazione in ordine alla configurazione giuridica del reato: il tribunale ha erroneamente ritenuto la realizzazione di tutti gli eventi previsti dalla norma.

Quanto al timore della donna per la propria incolumità tisica, la D. non ha mai manifestato timore nè ha denunciato minacce del R.. Gli atti di danneggiamento contestati non sono stati rivolti contro l’incolumità fisica, essendo diretti verso le cose.

Non risulta che la D. abbia dovuto alterare le proprie abitudini di vita, in quanto tale evento non può dirsi realizzato, a seguito dell’incendio della sua auto, per l’impossibilità di visitare la madre in ospedale, per mancanza di un mezzo di trasporto.

Quanto al perdurante e grave stato di ansia, il ricorrente rileva che l’attestazione deriva da un certificato medico, redatto da uno specialista in malattie dell’apparato respiratorio: è evidente che un generico stato d’ansia, certificato non da uno specialista neurologo o psichiatrico, non può essere contuso con una situazione ben delineata dalla norma, che richiede che lo stato d’ansia sia,oltre che grave, anche perdurante.

Secondo la giurisprudenza,l’evento consiste in un turbamento psicologico destabilizzante che si sia manifestato con forme patologiche, contraddistinte dallo stress, di tipo clinicamente definito grave e perdurante.

Tale stato non sussiste, per assenza di comportamenti minacciosi:

mancano gravi indizi sulla responsabilità in ordine all’incendio dell’auto, anche perchè l’indizio più sottolineato dal tribunale è frutto di un errore : il materiale, integrante questo indizio (il ritrovamento di oggetti funzionali alla realizzazione di tale fattispecie), non è stato rinvenuto nell’auto del R., ma, a distanza di due settimane dal fatto, presso l’abitazione dell’indagato ed è oggetto di accertamenti diretti a verificare la sua compatibilità con l’atto vandalico.

Non ha alcun rilievo indiziante la presenza dell’indagato sul luogo ove era stato appena spento il fuoco, tenuto conto che la sua abitazione è appena a 50 metri da quella della donna.

In maniera illogica, il tribunale ha poi interpretato il pronto intervento dell’istante,a seguito dello spegnimento del fuoco, come indizio a suo carico.

Secondo il ricorrente, quindi, il tribunale ha motivato l’ordinanza sul punto della sussistenza di gravi indizi a carico del R. con una formula di stile, che non può supplire a una doverosa argomentazione sul reale quadro indiziario circa il verificarsi di uno o più degli eventi indicati dall’art. 612 bis c.p..

Il ricorso non merita accoglimento.

La base indiziaria è costituita da una serie di danneggiamenti su beni della donna che hanno necessariamente inciso, per il loro susseguirsi rapido cartellante ed emotivamente destabilizzante sullo stato psichico della D.. Le sue narrazioni su episodi emotivamente traumatici, costituti da numerosi, ripetuti danneggiamenti alla propria auto (allo specchietto, alla carrozzeria, ai pneumatici, al gruppo ottico, al lunotto posteriore), al campanello, al sistema di allarme e alla porta di casa, sono stati storicamente confermati dagli accertamenti dei danni e da una parziale ammissione dell’indagato. In alcuni di questi episodi, la donna ha avuto modo di vedere in azione il R., che inoltre non ha mancato di fare beffardi riferimenti ai pericoli a cui era esposto il veicolo nella pubblica via. Tutti questa fatti sono stati commessi in un arco di tempo caratterizzato da particolare pressione del R. proiettato a polemizzare sul rapporto cessato e a convincere la donna a un sua ripresa (sono stati correttamente richiamati gli sms e il colloquio telefonico registrato). In questo quadro di aggressività,dal molteplice profilo, si è inserito l’incendio dell’auto, da vedere quale soluzione radicale e finale del danneggiamento del veicolo. Le conclusioni dei giudici di merito sulla sussistenza di un atteggiamento persecutorio in danno della D. sono quindi pienamente conformi alle risultanze delle indagini e alla loro razionale interpretazione.

L’evento scaturito da questo piano di violenza materiale e psicologica è costituito naturalmente da un stato turbamento psicologico della donna,derivante non da un singolo fattore di stimolo ansiogeno, ma una serie di comportamenti persecutori, che hanno evidentemente determinato una rottura nell’equilibrio emotivo della D., che si è espressa a mezzo di sensazione soggettiva,cioè in un crescendo, di tensione, preoccupazione, nervosismo, paura, di grave spessore e perdurante nel tempo, data la stabilità dell’atteggiamento intimidatorio rancoroso e vendicativo dell’uomo.

Allo stato, manca uno specifico accertamento tecnico, che abbia dimostrato come gli elevati livelli di ansia risultando spiacevoli e addirittura dolorosi, abbiano condotto alla specifica tipologia dello stato di ansia della persona offesa attraverso un accentuata e ingovernabile esposizione agli stimoli ansiogeni, fino a un approdo di tipo patologico.

Comunque è emerso un grave e perdurante stato di turbamento emotivo,che è stato ragionevolmente ritenuto idoneo a essere inquadrato nell’evento di cui all’art. 612 bis c.p., la cui sussistenza non dipende dall’accertamento di una stato patologico, rilevante solo nell’ipotesi di contestazione di concorso formale di ulteriore delitto di lesioni. La nuova tipologia non può essere ricondotta in una ripetizione del reato ex art. 582 c.p. – il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica – ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima.

Tale evento destabilizzante è stato correttamente ritenuto sussistente dai giudici di merito, pur non risultato progredito in uno stato patologico, il cui accertamento potrà rilevare ai fini della sussistenza di eventuale ulteriore reato di lesioni.

Le censure del ricorrente sulle interpretazioni dei risultati delle indagini sin qui svolte, ad opera del giudice di merito, hanno quindi investito valutazioni fattuali, di cui va ribadita la piena fedeltà alle risultanze processuali e la loro razionale valutazione. Pertanto sono del tutto immuni da censura in sede di giudizio di legittimità.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *