T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 02-03-2011, n. 418 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti hanno presentato al Comune di Monteriggioni, in data 2/7/2010, domanda di rilascio di attestazione di conformità in sanatoria ex art.140 della L.R.n.1/2005, per lavori eseguiti su unità abitativa, in variazione rispetto al progetto assentito con permesso di costruire n.55 del 27/7/2007.

Il Comune ha però omesso di pronunciarsi, facendo maturare, secondo la tesi dei ricorrenti, il silenzio equiparabile ad un rigetto tacito dell’istanza di sanatoria.

Avverso l’inerzia dell’amministrazione gli esponenti sono insorti deducendo:

1) violazione e falsa applicazione dell’art.36 del D.P.R.n.380/2001 nonché degli artt.2 e 3 della legge n.241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione;

2) violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere.

Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2011 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

I ricorrenti hanno presentato domanda di sanatoria edilizia in data 2/7/2010; tuttavia, ad oltre sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, il Comune non ha assunto alcuna determinazione.

Ciò premesso occorre osservare che, ai sensi dell’art.36, comma 3, del D.P.R. n.380/2001, decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di permesso in sanatoria, la stessa si intende rifiutata, con la conseguenza che il contegno omissivo dell’amministrazione, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, condiviso dal Collegio, ha valore di rigetto implicito (Cons.Stato, IV, 7/7/2008, n.3373; TAR Sardegna, II, 31/3/2009, n.408).

L’inerzia del Comune di Monteriggioni, pertanto, costituisce provvedimento di reiezione dell’istanza, ovvero un’ipotesi di silenzio diniego.

Ne discende che nel caso di specie non è applicabile lo speciale rito previsto dall’art.117 del d.lgs. n.104/2010, riguardante solo i casi di silenzio inadempimento ed estraneo al silenzio qualificato dal legislatore come tacito diniego formatosi sull’istanza dell’interessato, diniego al quale si attaglia non la domanda di accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva, ma l’impugnazione con richiesta di annullamento.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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