T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 02-03-2011, n. 403 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, i Sig.ri A.A. e G. hanno impugnato l’ordinanza n. 121 prot. 7647 del 23 febbraio 1996 con la quale il Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli si è pronunciato negativamente in ordine alla domanda di sanatoria edilizia dagli stessi presentata e protocollata con il n. 924/86, ex legge n. 47/1985, e ha intimato loro contestualmente di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento alla demolizione delle opere abusivamente realizzate (consistenti in una rimessa agricola, in un deposito di attrezzature e in un deposito di acqua di proprietà dei ricorrenti), di cui alla medesima istanza di sanatoria, sotto pena di esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza, a spese degli stessi.

La predetta ordinanza risulta motivata, quanto al diniego – tenuto conto che le opere in relazione alle quali era stata chiesta la sanatoria insistono su area sottoposta al vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497 del 1939 – con riferimento al verbale della Commissione Edilizia Integrata del 17 novembre 1994, laddove della Commissione aveva espresso parere sfavorevole in quanto "l’intervento costituisce grave danno ambientale".

Avverso il provvedimento di diniego gli interessati hanno dedotto il vizio di difetto di motivazione e di violazione degli artt. 7, 9, 31, 32 e 35 della legge n. 47/1985, non avendo il Comune chiarito l’iter logico attraverso il quale è pervenuto alla determinazione negativa e non avendo esplicitato la data a partire dalla quale la zona di territorio comunale ove sono situati gli abusi è stata inserita nei confini di zona sottoposta a vincolo ex legge 1497/1939, precisazione che sarebbe stata viceversa determinante in quanto per i manufatti costruiti in epoca anteriore al vincolo ambientale non sarebbe legittima la sanzione di cui all’art. 7 della legge n. 47/1985 motivata con riferimento al parere della C.E.I. (quale autorità preposta alla tutela del vincolo) e quindi con il contrasto con i valori paesaggistici ed ambientali.

Con riferimento, invece, all’ordine di demolizione, i ricorrenti lamentano la violazione della legge n. 47/1985, nonché dei principi generali regolatori del procedimento amministrativo, laddove il Sindaco, con il provvedimento impugnato, ha irrogato la sanzione della demolizione ex officio, in caso di inottemperanza, mentre a tale conclusione si dovrebbe pervenire solo dopo aver acquisito l’area di sedime al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/1985. Il provvedimento impugnato mostrerebbe a tale riguardo una totale incertezza circa le conseguenze sanzionatorie della inottemperanza alla ingiunzione di demolizione, risultando, anche per tale motivo, illogico e viziato da eccesso di potere.

Le censure non possono essere condivise.

Il parere contrario formulato dalla C.E.I. per le opere abusive di cui si controverte, risulta motivato in termini che, per quanto sintetici, risultano del tutto chiari e univoci e non evidenzia, alla luce della documentazione anche fotografica acclusa all’istanza di sanatoria, profili di travisamento o palese illogicità della valutazione, insindacabile nel merito, compiuta dalla C.E.I.. Dalla motivazione del parere si evince l’avvenuto accertamento della esistenza di un impatto negativo, per di più notevole ("grave danno"), sull’ambiente protetto dei manufatti in questione. L’Amministrazione comunale ha recepito detto giudizio di disvalore che, stanti le caratteristiche strutturali delle opere, non può considerarsi privo di una sua puntuale e logica giustificazione.

Quanto, poi, all’ulteriore rilievo che non vi sarebbe bisogno del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo nel caso di sanatoria di immobile costruito anteriormente all’imposizione del vincolo, non può che richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale, ormai pacificamente affermatosi, secondo cui l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo stesso (Ad. plen. Cons. Stato, 22 luglio 1999 n. 20; Cons. Stato, VI, 22 agosto 2003 n. 4765).

Ugualmente destituita di fondamento è, infine, la censura formulata avverso l’ordine di demolizione.

A riguardo è sufficiente rilevare che la l. n. 47 del 1985 ha distinto, nell’ambito dell’art. 7, i due atti, di ingiunzione e acquisitivo, basando il primo sul presupposto dell’abuso, con il contenuto proprio della contestazione della trasgressione e dell’ordine di demolizione, e il secondo sulla verifica di inottemperanza al primo. Requisiti dell’ingiunzione di demolizione sono perciò l’esistenza della condizione che la rende vincolata, cioè l’accertata esecuzione di opere abusive, e il conseguente ordine di demolizione e non anche la specificazione puntuale della portata delle sanzioni, richiamate nell’atto quanto alla tipologia preordinata dalla legge, ma recate con successivo, eventuale provvedimento (cfr., Consiglio Stato, sez. VI, 08/04/2004, n. 1998).

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Quanto alle spese di giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle stesse, stante l’omessa costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *