Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 07-03-2011, n. 8829

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27-1-2009, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. il Giudice monocratico del Tribunale di Vicenza applicava su concorde richiesta delle parti nei confronti di C.T.B., imputato del delitto di cui all’art. 495 c.p. aggravato dall’art. 61 c.p., n. 11 bis – per aver dichiarato false generalità ad agenti di polizia, nonchè del reato di cui all’art. 624 bis c.p., art. 61 c.p., n. 11 bis – per essersi impossessato di documenti di altra persona, dopo essersi introdotto nell’abitazione -) la pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa, concedendo la sospensione condizionale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG. presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo la violazione di legge, inerente alla applicazione della sospensione condizionale, la cui concessione era stata motivata con clausola di stile, ritenendo il giudice esistenti i presupposti di legge.

A riguardo il ricorrente evidenziava altresì la illogicità della motivazione, avendo il giudice formulato una prognosi favorevole all’imputato, senza valutare che il beneficio di cui si tratta non può essere applicato esclusivamente in base alla incensuratezza dell’imputato, mentre – d’altra parte – si trattava di persona che risultava illegalmente presente nel territorio dello Stato.

Inoltre il requirente – citando giurisprudenza di legittimità – osservava che il PM non avrebbe dovuto prestare il consenso alla richiesta di pena subordinata alla concessione di tale beneficio, e che il Giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta stessa.

Il PG in Sede, ha formulato richiesta di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta inammissibile.

Invero va evidenziato risultano manifestamente infondate le censure formulate dal ricorrente in riferimento alla applicazione del beneficio della sospensione condizionale, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte – per la quale vale richiamare sentenza Sez. 1^ del 16 marzo 1992, n. 484, per cui: "In caso di accoglimento della richiesta di applicazione della pena avanzata dall’imputato, con il consenso del Pubblico Ministero, subordinatamente alla concessione della sospensione condizionale, il Giudice non è tenuto a indicare specificamente in motivazione gli elementi giustificativi di detta concessione, essendo sufficiente che egli dia atto della possibilità di farvi luogo, con ciò dimostrando di aver formulato il necessario giudizio prognostico positivo, sulla base dei criteri previsti dalla legge, e ciò specie quando taluni dei detti elementi (nel caso specifico l’incensuratezza) siano già stati richiamati, sia pure ad altro proposito, nella sentenza".

Resta inoltre incensurabile l’oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti, dovendosi rilevare che anche le argomentazioni svolte dal ricorrente circa la non sussistenza delle condizioni per accogliere da parte del Giudice le richieste delle parti, e la censura inerente al consenso manifestato dal PM alle richieste dell’imputato, restano inammissibili, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo quanto affermato con sentenza Sez. 6^, dell’11 dicembre 1998, n. 3429 – RV212679 -, per cui: "La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente, nè revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti – e, quindi anche al pubblico ministero – prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena".

Per tali motivi il ricorso deve ritenersi inammissibile, avendo il requirente censurato l’oggetto dell’accordo intervenuto tra le Parti, ratificato in sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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