Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza del 22 aprile 2010 n. 15379. Sull’incidenza delle inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie non verbalizzate ai fini cautelari.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA

1) Con ordinanza in data 23.9.2009 il GIP del Tribunale di Ancona applicava a XXX e YYY la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt.110 c.p., 3 cpv. n.8, 4 n.7 L.75/58 (capi c, e d, per il primo, capo d, per il secondo).
Il Tribunale del riesame di Ancona, con provvedimento in data 27.10.2009, revocava la misura cautelare nei confronto del YYY, mentre nei confronti del XXX sostituiva quella di massimo rigore con gli arresti domiciliari.
Riteneva il tribunale che sussistessero gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, emergenti dall’esito del servizio di osservazione sotto copertura effettuato dagli investigatori, dalle conversazioni telefoniche captate in cui si faceva esplicito riferimento alle ragazze impiegate nei locali notturni, dal rinvenimento di preservativi ed altro materiale.
Secondo il Tribunale per il solo XXX sussistevano, però, le esigenze cautelari ai sensi dell’art.274 lett.c) c.p.p., desumibili dalla gravità dei fatti contestati (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione posto in essere con modalità di tipo imprenditoriale ed in modo continuativo). Tali esigenze potevano essere adeguatamente salvaguardate anche con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Per il YYY, invece, in considerazione del ruolo marginale svolto, doveva ritenersi non attuale il rischio di recidivanza.
2) Propone ricorso per cassazione XXX, a mezzo del difensore, eccependo con il primo motivo la incompetenza del GIP di Ancona relativamente al reato di cui al capo d).
Era stata eccepita, in sede di motivi aggiunti, la incompetenza del GIP di Ancona in favore del GIP di Macerata, essendo stata la condotta contestata commessa nel territorio di Corridonia (prov. di Macerata). Il Tribunale ha omesso completamente di motivare in ordine alla eccezione di incompetenza.
Con il secondo motivo denuncia la inosservanza di norme processuali e la mancanza di motivazione in relazione all’art.273 c.p.p., quanto al capo d) della incolpazione.
Era stata eccepita la inutilizzabilità, almeno parziale, della annotazione di polizia, in cui vengono riportate le dichiarazioni delle ballerine, contattate dagli agenti, senza che risulti la loro identità (sono riportati soltanto i nomi d’arte) e senza che le stesse siano state verbalizzate, in violazione dell’art.195 commi 3 e 4 c.p.p.
La patologia procedimentale evidenziata ha incidenza, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche in relazione all’art. 273 c.p.p. (gli indizi possono essere tratti da qualsiasi elemento di indagine tranne che da quelli che non hanno alcuna possibilità di diventare prova in dibattimento).
Il Tribunale ha omesso completamente di motivare, sia pure al solo fine di disattendere l’eccezione. Eppure gli elementi indicati dal GIP di Ancona e poi ripresi dal Tribunale riguardano il capo c) dell’imputazione, ma non il capo d). Sicché in riferimento a tale ultimo capo, stante la inutilizzabilità dell’annotazione di polizia, debbono ritenersi insussistenti gli indizi colpevolezza.
Con il terzo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale completamente omesso di valutare la personalità dell’indagato e gli elementi che depongono in senso a lui favorevole (cessazione da tutte le cariche sociali rivestite tra il luglio ed il settembre 2008).
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.1) Ricorre per Cassazione anche YYY, a mezzo del difensore.
Dopo aver evidenziata la sussistenza dell’interesse ad impugnare (quantomeno sotto il profilo di cui all’art.314 comma 2 c.p.p.), denuncia con il primo motivo la inosservanza di norme processuali e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art.273 c.p.p.
Il Tribunale ha sorvolato in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale, utilizzando ai fini della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo d) l’annotazione di polizia. Atto inutilizzabile, come già evidenziato nel ricorso del XXX, per violazione dell’art.195 commi 3 e 4 c.p.p.
In ogni caso è palese l’illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, si sostiene che sussistono gravi indizi di colpevolezza e, dall’altro si afferma, che l’indagato ha avuto un ruolo marginale ed esente da compartecipazione nell’assunzione di decisioni in qualche misura funzionali alla gestione del locale (e quindi escludendosi sostanzialmente il concorso nella perpetrazione del reato).
3) I ricorsi sono fondati.
3.1) Va preliminarmente evidenziato che anche YYY ha interesse ad impugnare. Il Tribunale ha, invero, revocato la misura cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari; ha ritenuto, invece, sussistenti gli indizi di colpevolezza posti a fondamento dell’ordinanza applicativa della misura medesima nei suoi confronti.
Persiste, invero, in tal caso, un interesse dell’indagato all’impugnazione del provvedimento coercitivo anche sotto il profilo dell’utilità conseguibile con l’accertamento dei presupposti per l’ottenimento della riparazione per l’ingiusta detenzione (eventuale successivo esperimento del procedimento per la riparazione per l’ingiusta detenzione, ove venga accertata l’insussistenza delle condizioni per l’applicabilità della misura). L’art.314 comma 2 c.p.p. stabilisce, infatti, che spetta il diritto all’equa riparazione per la custodia cautelare subita anche "al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 c.p.p."
3.2) Il YYY ed il XXX (nei motivi aggiunti) avevano sollevato eccezione di incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Ancona in relazione al capo d), essendo stata la condotta contestata commessa nel territorio di Macerata. Il Tribunale ha omesso completamente di motivare, sia pure al solo fine di disattenderla, sull’eccezione proposta.
3.3) Era stata, inoltre, eccepita la inutilizzabilità della annotazione di polizia nella parte in cui venivano riportate le dichiarazioni delle donne trovate nel locale, senza che le stesse, previa generalizzazione (erano identificate solo con i nomi d’arte), fossero state esaminate, per violazione dell’art.195 commi 3 e 4 c.p.p.
Si assumeva in proposito (e si ribadisce nei ricorsi) che l’attività ricognitiva della p.g. era relativa ad un fatto (l’accesso sotto copertura presso il Night) avvenuto sette mesi prima della richiesta di applicazione della misura cautelare (del 22.4.2009), senza che neppure successivamente, in tale lungo lasso di tempo, si fosse provveduto alle necessarie verbalizzazioni.
Secondo i ricorrenti la mancata identificazione delle ballerine dichiaranti renderebbe impossibile (nell’eventuale dibattimento) l’esame diretto delle stesse a norma dell’art.195 comma 1 c.p.p. (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni della fonte indiretta). In ogni caso non è consentita a norma dell’art.195 comma 4 la testimonianza de relato degli agenti ed ufficiali di p.g.
3.3.1) Appare opportuno ricordare che, secondo l’art.195 c.p.p. quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (comma 1) e sono inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altri in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, salvo che l’esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità (comma 3) nonché quando il teste si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto di esame (comma 7).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte "quando il testimone fa esplicito riferimento ad altre persone per la conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza, il codice non fa assoluto divieto all’ingresso ed alla utilizzazione di tale dichiarazione, ma si limita a prevedere una possibilità di controllo diretto: le persone indicate devono essere chiamate a deporre, se le parti ne fanno richiesta, ferma restando la facoltà del giudice di chiamarle d’ufficio. Conseguentemente, a norma dell’art.195 terzo comma c.p.p. la inutilizzabilità della testimonianza indiretta è comminata nel solo caso in cui, nonostante la richiesta delle parti, la testimonianza diretta non è stata ammessa, pur essendo possibile assumerla.." (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6 ,29.11.1993 n.10937).
Non c’è dubbio, quindi, che la mancata identificazione della fonte diretta non consenta l’esame della stessa da parte della difesa, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni della testimonianza de relato (art.195 commi 1 e 3).
In ogni caso, a norma dell’art.195 comma 4 c.p.p. gli ufficiali ed agenti di p.g. non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 lett. a) ed b).
E, come hanno ricordato anche i ricorrenti, "Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell’art.195 c.p.p. stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357. 2 lett. a) e b), si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio la modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime" (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2003 n. 36747).
3.3.1.1) Tanto premesso, bisogna accertare se la inutilizzabilità in dibattimento abbia incidenza anche ai fini cautelari.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è piuttosto oscillante. Secondo un primo orientamento "Le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate ma raccolte dalla p.g. in una nota informativa non sottoscritta dal dichiarante, devono considerarsi acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla Legge e ricomprese nell’ipotesi di inutilizzabilità di cui all’art.191 c.p.p.; ne consegue che la insuscettibilità ad essere utilizzate in dibattimento rende tali dichiarazioni inutilizzabili anche ai fini dell’emissione di una misura cautelare, in quanto deve escludersi che possano costituire gravi indizi di colpevolezza a norma dell’art.273 c.p.p., non essendo idonee a formulare alcuna prognosi di probabilità della colpevolezza dell’imputato" (Cass. sez. 6 n.21937 dell’1.4.2003). Secondo altro orientamento, invece, sono utilizzabili nel giudizio cautelare le dichiarazioni di persone informate sui fatti annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell’informativa di reato, anche se non sottoscritte dagli interessati " (cfr. sez. 1 n. 15563 del 22.1.2009).
Anche tale indirizzo meno "rigoroso" pone l’accento, però, sul fatto che le dichiarazioni riferite alla p.g. per le quali opererebbe in dibattimento il divieto di testimonianza de relato, previsto dall’art.195 comma quarto stesso codice, sono utilizzabili per l’adozione di provvedimenti cautelari "dato l’alto grado di probabilità che divengano prove in sede dibattimentale mediante l’escussione, in qualità di testimone, della persona che le ha rese" (così Cass. sez.1 n.5991 del 21.1.2009).
Nel caso di specie era stato, invece, evidenziato che sussisteva un alto grado di probabilità, se non la certezza, che le ragazze, indicate nell’annotazione di p.g. solo con il nome d’arte, non potessero essere sentite in dibattimento (a distanza di otto mesi non erano state neanche generalizzate, né si conosceva il luogo di residenza).
3.4) Anche in relazione alle esigenze cautelari nei confronti del XXX la motivazione è apodittica e contraddittoria. Il Tribunale, pur dando atto della personalità del XXX "incensurato, apparentemente normoinserito quantomeno fino ai fatti per cui è procedimento de libertate" e "della circostanza dell’avvenuta sua estromissione dalle cariche amministrative di entrambi i locali notturni" (tanto da ritenere adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari), non ha tenuto in alcun conto tali elementi favorevoli nel valutare le esigenze cautelari, essendosi limitato a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede "desumibile dalla gravità dei fatti contestati".
3.5) L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Ancona.
Il giudice di rinvio motiverà, innanzitutto, in ordine alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale del GIP di Ancona con riferimento al reato di cui al capo d
(il YYY risponde solo di tale reato e non del capo c, come erroneamente indicato nel provvedimento del Tribunale).
Accerterà inoltre, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, se le dichiarazioni rese alla p.g. e riportate nell’annotazione di servizio possano essere utilizzate in dibattimento (e quindi anche ai fini cautelari) e, in caso negativo, se gli altri elementi siano idonei ad integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art.273 c.p.p. (cd. prova di resistenza) in relazione al capo d). Motiverà infine adeguatamente in relazione ad entrambi i reati di cui ai capi c) e d), ipotizzati a carico di XXX, circa la sussistenza delle esigenze cautelari ex art.274 lett. c) c.p.p.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona
Così deciso in Roma il 17 marzo 2010
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 APRILE 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *