Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 07-03-2011, n. 8827

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 28-12-2009 il Giudice monocratico del tribunale di Avezzano, pronunziava sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti di D.M.R. – P.A.C. – e B.I.R., imputati dei reati di furto consumato aggravato ex art. 625 c.p., n. 7, art. 61 c.p., nn. 2 e 5 – capo A – e furto tentato aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., n. 2, art. 61 c.p., n. 5, per i quali veniva applicata a ciascun imputato la pena concordata tra le parti, di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, e ritenuta la continuazione, nonchè considerata la diminuente del rito. Inoltre veniva concesso agli imputati il beneficio della sospensione condizionale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG. presso la Corte di Appello di L’Aquila, deducendo la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), ed art. 62 bis c.p..

A riguardo evidenziava che erroneamente erano state concesse agli imputati le attenuanti generiche, rilevando la loro incensuratezza, , mentre secondo la novella normativa l’applicazione di tali attenuanti non può derivare dalla semplice assenza di precedenti penali .(ai sensi della L. n. 125 del 24 luglio 2008).

Inoltre censurava la concessione delle attenuanti resa considerando la giovane età dei prevenuti.

Rilevava altresì che la sentenza di patteggiamento avrebbe dovuto essere pertanto annullata senza rinvio relativamente alla esclusione delle generiche, con determinazione di pena resa da questa Corte, ed evidenziava anche che da tale esclusione delle attenuanti sarebbe derivata la revoca del beneficio della sospensione condizionale, essendo la pena prevista per il furto pluriaggravato non inferiore nel minimo ad anni tre di reclusione ed Euro 206,00 di multa.

In base a tali rilievi il requirente chiedeva dunque l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il PG in Sede con requisitoria in atti ha formulato conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa degli imputati ha presentato memorie chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Invero le censure riguardanti la erronea concessione delle attenuanti generiche a ciascun imputato, in contrasto con la vigente formulazione dell’art. 62 bis c.p., deve ritenersi priva di fondamento, atteso che dalla motivazione della impugnata sentenza si desume che il Giudice ha valutato elementi ulteriori rispetto allo stato di incensuratezza dei prevenuti, rilevandone la giovane età (dato di fatto che rientra nell’ambito del libero apprezzamento del giudice di merito incensurabile in questa sede), onde la concessione delle predette attenuanti non risulta essere avvenuta in contrasto con la disposizione normativa innanzi richiamata.

Infine è da rilevare che nelle sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non può essere messo in discussione, con motivi di ricorso per cassazione, l’oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti per la determinazione di pena, escluse le ipotesi di computo erroneo della pena o di violazione di legge per mancato rispetto dei limiti edittali.

In tal senso la giurisprudenza di questa Corte si è pronunziata con indirizzo costante, secondo quanto rilevato dal PG nella requisitoria in atti (v. Sez. 4^, cc. 8.7.2002, n. 38286 – Leone, in CED. – rv 222959 ed altre conformi).

Per tali motivi la Corte deve dunque dichiarare la inammissibilità del gravame.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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