Cons. Stato Sez. III, Sent., 03-03-2011, n. 1367 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dell’avv. Avolio;
Svolgimento del processo

Con bando pubblicato sulla G.U.C.E. del 25.6.2009 la Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico "Gaetano Pini" di Milano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e tecnologici degli edifici afferenti l’Azienda per la durata di cinque anni: il sistema di aggiudicazione era quello della offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione fino a 50 punti per l’offerta economica, ed altrettanto per l’offerta tecnica.

Ammesse due sole offerte, una avanzata da ATI C. (poi ATI C.) e l’altra da ATI O., con riguardo alla qualità tecnica la prima conseguiva il punteggio di 35,23, la seconda 39,97.

Quanto alla offerta economica ATI C. indicava un canone di euro 7.327.912,00 (rispetto ad una base d’asta di euro 8.775.000,00), mentre ATI O. indicava euro 8.148.600,00. Conseguentemente ATI C., quale migliore offerente, conseguiva 50 punti (e cioè il punteggio massimo) mentre ad ATI O. venivano attribuiti, in applicazione della formula prevista dal disciplinare di gara, 45 punti.

La graduatoria finale vedeva ATI C. (subentrata ad ATI C.) classificata al primo posto con punti 85,23 seguita da ATI O. con punti 84,97.

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia, sede di Milano, ATI O. impugnava l’aggiudicazione in favore di ATI C. sostenendo che l’applicazione delle disposizioni della "lex specialis" relative alle offerte economiche avrebbero dovuto condurre alla assegnazione di punti 45,32372 in favore di ATI O., collocandola al primo posto della graduatoria.

Al riguardo la ricorrente sosteneva che la formula matematica V(a)1=R1/Rmax avrebbe dovuto essere utilizzata solo per assegnare i coefficienti delle offerte minima e massima, non anche quelli delle offerte intermedie: i coefficienti a queste ultime avrebbero dovuto essere attribuiti per "interpolazione lineare".

Con la sentenza quivi appellata il TAR ha respinto il ricorso rilevando che "la inequivoca modalità applicativa della formula non consente di attribuire rilievo al contestuale richiamo alla espressione "interpolazione lineare" ".

Con atto di appello notificato il 13 e 14 maggio 2010 ATI O. ha proposto impugnativa sostenendo la erroneità della sentenza di primo grado in quanto il TAR, pur rilevando che per espressa previsione della " lex specialis" l’assegnazione dei coefficienti alle offerte intermedie dovesse avvenire per interpolazione lineare, ha ritenuto arbitrariamente che a detta previsione non dovesse darsi concreta applicazione, ravvisandone la ultroneità rispetto alla formula matematica ivi riportata.

Si è costituita ATI C. la quale ha sostenuto la correttezza dell’operato della Commissione, avendo questa valutato l’offerta di ATI O. secondo la formula matematica prevista dal disciplinare, ed ha altresì rilevato che, anche a voler applicare il metodo della interpolazione lineare alla offerta di ATI O., questa verrebbe a conseguire un punteggio notevolmente inferiore a quello conseguito in gara; e ciò in quanto la normativa di cui al d.p.r. n.554/1999 (Allegato B) prevede espressamente che l’interpolazione lineare sia effettuata tra il coefficiente pari ad 1 (offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione) ed il coefficiente pari a zero (valore a base d’asta). Seguendo tale criterio il coefficiente dell’offerta di ATI O. sarebbe pari a 0,44 anziché a 0,90647, derivandone un punteggio di 22 anziché di 45.

Si è anche costituita l’Azienda ospedaliera sostenendo la correttezza del proprio operato.

Con successive memorie le parti hanno ribadito e ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Secondo quanto esposto in narrativa, la materia del contendere introdotta con l’odierno atto di appello verte esclusivamente sul criterio di attribuzione del punteggio per la offerta economica in una procedura di appalto di servizi con il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Giova premettere che alla stregua di quanto disposto nel disciplinare di gara la valutazione dell’offerta economica doveva avvenire attribuendo i seguenti coefficienti al canone complessivo (di 5 anni):

coeff. zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);

coeff. 1 alla offerta massima (la più vantaggiosa per la stazione appaltante);

coeff. intermedio per "interpolazione lineare" alle offerte intermedie.

Aggiungeva il disciplinare che "i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

" V(a)1 = R1/Rmax ", dove:

V(a)1 è il coefficiente del canone dell’offerta in esame (a) variabile da zero a 1;

R1 è il canone dell’offerta in esame;

Rmax è il minimo canone offerto (il più vantaggioso per la stazione appaltante).

Con una apposita nota della stazione appaltante, pubblicata sul sito internet della stessa, la formula anzidetta veniva rettificata nella seguente:

V(a)1 = Rmax/R1

In sostanza venivano invertiti i fattori della formula (R1 e Rmax), che sarebbe stata inapplicabile nella sua versione originaria, in quanto ideata per apprezzare i ribassi offerti e non invece i prezzi offerti. Infatti la formula originaria, recando al numeratore il canone quinquennale dell’offerta da valutare, ed al denominatore il canone quinquennale più favorevole, avrebbe condotto fatalmente ad attribuire alle offerte che indicavano canoni più elevati un coefficiente (e conseguentemente un punteggio) superiore a quello assegnato all’offerta più vantaggiosa.

3. E’ dunque alla stregua degli anzidetti criteri, come emendati dalla rettifica anzidetta, che dovevano essere attribuiti i punteggi alle offerte economiche presentate dalle due partecipanti alla gara. Non può per contro essere riconosciuta alcuna valenza normativa, agli effetti della attribuzione dei punteggi, al chiarimento fornito dalla stessa stazione appaltante al quesito avanzato da un concorrente (peraltro senza darne comunicazione alcuna agli altri concorrenti), secondo il quale la formula matematica avrebbe costituito l’unico strumento di computo dei coefficienti, rimuovendo implicitamente il riferimento alla "interpolazione lineare". E’ infatti palese che i criteri di valutazione delle offerte da applicare nella fattispecie non potevano essere che quelli predeterminati dal disciplinare di gara, in ordine alla quale non è stato sollevato alcun motivo di impugnativa.

4. Assodato dunque, sulla base delle considerazioni che precedono, che la valutazione delle offerte economiche delle concorrenti trovava la propria fonte normativa nei criteri contenuti nel disciplinare de gara, come emendati dell’errore sopraindicato, si tratta di stabilire se l’operato della Commissione sia stato conforme a siffatti criteri.

4.1. Al riguardo il Collegio non può passare sotto silenzio che effettivamente il sistema di attribuzione dei punteggi prefigurato nel disciplinare presenta aspetti contraddittori, e rende problematica la stessa possibilità di applicare la cd. interpolazione lineare, che pure è espressamente indicata come uno degli strumenti per effettuare la valutazione delle offerte.

In particolare è in dubbio se le offerte intermedie, e cioè quelle che si collocavano tra la offerta più favorevole per la stazione appaltante e quella corrispondente al valore a base d’asta, dovessero essere valutate, ai fini del punteggio, applicando la formula V(a)1=Rmax/R1, ovvero il criterio della interpolazione lineare.

4.2. Con la sentenza quivi appellata il giudice di prime cure ha ritenuto che le modalità applicative della formula anzidetta non consentissero di attribuire rilievo al contestuale richiamo alla interpolazione lineare. Seguendo questa impostazione è stato ritenuto corretto l’operato della Commissione giudicatrice che, dopo aver assegnato il massimo dei punti,vale a dire 50, ad ATI C. (già ATI C.), che aveva offerto un canone di euro 7.327.912, ha riconosciuto punti 44,96 ad ATI O., che aveva offerto euro 8.148.550, sulla base del seguente conteggio: V(a)1=Rmax/R1 = 7.327.912/8.148.550 = 0,899X50=44,96.

4.3. Va però osservato che anche a voler seguire il diverso criterio della interpolazione lineare, secondo quanto reclamato nell’odierno atto di appello, il risultato finale non muterebbe, nel senso che il punteggio attribuibile ad ATI O. non gli consentirebbe comunque di superare nella graduatoria finale la concorrente ATI C., anzi sarebbe inferiore al punteggio di 44,96 attribuitogli con l’applicazione della formula matematica prevista dal disciplinare.

4.3.1. Al riguardo non può condividersi il sistema di calcolo prospettato dalla appellante che porterebbe a riconoscere ad ATI O. il punteggio di 45,32372 che, sommato ai punti conseguiti per la offerta tecnica, gli accrediterebbe un punteggio complessivo di 85,28372 (anziché di 84,97) consentendogli di scavalcare ATI C. attestatasi sul punteggio di 85,23.

Il procedimento seguito dall’appellante ATI O. per l’applicazione della interpolazione lineare (che gli consentirebbe di ottenere un punteggio finale superiore a quello di ATI C.) risulta infatti intrinsecamente viziato dal momento che assume come termini di raffronto per la interpolazione, accanto al coefficiente 1 (corrispondente alla offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante), un coefficiente pari a 0,84, ricavato dalla applicazione della formula al valore posto a base d’asta (8.775.000): V(a)1=Rmax/R1=7.327.912/8.775.000=0,84. E ciò in quanto una simile modalità di calcolo si porrebbe in palese contrasto con la specifica disciplina dettata in materia di interpolazione lineare dal d.p.r.n.554/1999 (Allegato B), il quale prevede espressamente che l’interpolazione sia effettuata tra il coefficiente pari ad 1 (offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante) ed il coefficiente pari a zero (valore a base d’asta).

4.3.2. Ciò posto, poichè dalla applicazione della interpolazione lineare come disciplinata dal d.p.r. n.554/1999 la offerta di ATI O. verrebbe a conseguire un punteggio ancora inferiore rispetto a quello assegnatogli dalla Commissione, ed esattamente punti 22 (anziché 44,96), secondo il calcolo elaborato dalla difesa di ATI C. e non contestato dall’appellante, le censure dedotte dall’appellante nei riguardi della sentenza di primo grado risultano inconferenti.

5. Per quanto precede il ricorso in appello di ATI O. deve essere respinto.

Le spese del giudizio, sussistendone giusti motivi, tenuto conto della complessità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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