Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 10010 Amministrazione pubblica Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che C.G., C.F., L.L., M.M.N., R.S. e S.M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Bari in data 29.11.07 con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottenimento dell’equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001, poichè la domanda era stata proposta nei confronti della presidenza del Consiglio dei Ministri anzichè nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla L. n. 299 del 2006, art. 3, comma 1224; che l’Amministrazione intimata non si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono l’erroneità della pronuncia per non avere la Corte d’appello concesso il richiesto termine per rinnovare la notifica ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4.

Il motivo è infondato.

La norma di cui alla L. n. 260 del 1958, art. 4, non risulta applicabile nel caso di specie.

Essa si riferisce infatti all’ipotesi in cui si sia verificato un errore nella notifica dell’atto che risulta essere notificato ad un soggetto diverso da quello a cui doveva essere consegnato.

Nel caso di specie non ricorre siffatta ipotesi bensì quella diversa di domanda rivolta ad un soggetto non legittimato a contraddire.

A tale proposito questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che si verifica nullità insanabile dell’atto introduttivo del giudizio quando sia convenuta in causa una autorità amministrativa assolutamente priva di legittimazione passiva. In tal caso non può applicarsi la sanatoria prevista dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, concernente la diversa ipotesi in cui sia stato convenuto in giudizio, al posto di un organo periferico, direttamente l’organo dell’amministrazione centrale.

L’evocazione, infatti in giudizio di una P.A. diversa rispetto a quella cui sia imputabile il rapporto sostanziale dedotto in causa, precludendo l’instaurazione del contraddittorio con il soggetto destinatario della statuizione domandata al giudice, implica l’inammissibilità della domanda, tenendo conto che l’unitarietà e l’inscindibilità dello Stato, nell’esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l’autonoma personalità giuridica (di diritto pubblico) delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza. Rispetto al suddetto errore non operano la preclusione e la sanatoria previste dalla L. n. 260 del 1958, art. 4; tale disposizione, in linea con le regole generali poste dall’art. 291 cod. proc. civ., contempla, infatti, la diversa ipotesi in cui non sia stata correttamente identificata la persona alla quale notificare l’atto introduttivo e non già il caso in cui l’invalidità, dipendente da difetto di legittimazione sostanziale dell’amministrazione, investa la citazione a motivo della "vocatio in ius" di soggetto diverso dal legittimo contraddittore. (Cass. 3434/06; Cass. 6917/05; Cass. 16053/03; Cass. 815/79 Cass. 967/65;

Cass. 2019/64).

Pertanto, con riguardo al giudizio in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo svoltosi davanti al giudice ordinario, questa Corte ha già precisato, anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 299 del 2006, quando la legittimazione passiva dello Stato era ripartita tra la presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Giustizia, che laddove per la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 3, la legittimazione "ad causam" (e "ad processum") era attribuita dal lato passivo al Presidente del Consiglio dei Ministri, era inammissibile la domanda proposta nei confronti del Ministro della giustizia e tale inammissibilità non può ritenersi sanata, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, per il fatto che, nel giudizio camerale davanti alla corte di appello, l’Avvocatura dello Stato non avesse eccepito alla prima udienza l’errore di identificazione dell’Amministrazione competente a cui il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato (Cass. 6917/05; Cass. 16053/03).

Il ricorso va pertanto respinto. Nulla spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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