Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 07-03-2011, n. 8817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

asola Carla che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19-11-2009 la Corte di Appello di Torino, applicando gli artt. 442, 599 e 605 c.p.p. confermava a carico di M.G. la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Torino in data 9-4-2009 con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 612 cpv., 582 e 585 c.p. in relazione all’art. 577 c.p.p., così modificato il capo a) (originariamente contestato ai sensi dell’art. 572 c.p.) e condannato per tali reati alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, alla quale era stata assegnata altresì la provvisionale di Euro 2.000,00.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo, con il primo motivo, la mancanza ed illogicità della motivazione con la quale era stato disatteso il primo motivo di appello, inerente alla esclusione dell’aggravante del reato di minaccia.

Nella specie la difesa rilevava che i fatti oggetto di contestazione si erano verificati nel clima di tensione esistente tra l’imputato e la moglie, e che non vi erano elementi di prova relativi all’uso di un coltello da parte del M. in riferimento alla condotta qualificata come minaccia.

D’altra parte, in appello, era stata chiesta l’assoluzione dell’imputato dal delitto di lesioni personali, che invece la Corte aveva ritenuto configurabili, ritenendo che fossero prive di fondamento le deduzioni dell’appellante circa la discrasia tra le lesioni documentate da certificazione medica e la descrizione della condotta resa nella querela.

In secondo luogo la difesa rilevava che l’incertezza delle risultanze probatorie avrebbe dovuto sfociare nell’assoluzione dell’imputato, e censurava come illogica la motivazione inerente al diniego delle attenuanti generiche.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La Corte rileva l’inammissibilità dei motivi di ricorso.

Invero il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato, vertendo sulle valutazioni della versione resa dalla parte lesa, di per sè sufficiente ad integrare la prova dei fatti addebitati.

Si desume, a riguardo dalla motivazione della sentenza impugnata che il Giudice del gravame ha puntualmente valutato le risultanze processuali, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa che avevano trovato riscontro – per la condotta in primo grado qualificata come minaccia aggravata dall’uso di un’arma – sia dal rinvenimento di un coltello a serramanico che era nella casa della persona offesa, sia dalla registrazione delle minacce profferite dall’imputato, nonchè per le sia pure parziali ammissioni rese dal predetto (che aveva solo negato di aver usato un coltello). Tali elementi nel loro complesso, sono stati considerati idonei a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni di parte lesa con un giudizio incensurabile in questa sede perchè in sintonia con l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte (per cui vale indicare Cass. Sez. 6^, 14 aprile 2008/14 luglio 2008, n. 27322).

Parimenti si rivela manifestamente priva di fondamento la censura di illogicità della motivazione nel punto relativo al diniego delle attenuanti generiche. Infatti la sentenza risulta a riguardo adeguatamente motivata, essendo stata analizzata sia la condotta dell’imputato e la gravità del fatto, sia le risultanze del certificato penale, desumendo che era da condividere la valutazione operata dal primo giudice che aveva inflitto pena ritenuta adeguata al fatto ed alla personalità del prevenuto. Del tutto generiche e tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze probatorie risultano le ulteriori osservazioni svolte dalla difesa, per contrastare il giudizio di responsabilità congruamente motivato dal giudice di merito.

Alla stregua di tali rilievi la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.000.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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