Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 10009

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.G., avvocato, difeso da se stesso, con atto notificato il 21 agosto 2009 proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Genova del 16 gennaio 2009. Con tale provvedimento il giudice del merito aveva rigettato una domanda di equa riparazione avanzata ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, nei confronti del Ministro della Giustizia, relativa ad uno giudizio iniziato davanti alla Corte d’appello di Firenze nell’aprile 2005 definito con sentenza il 15 febbraio 2008. Il giudice di merito aveva ritenuto che la durata complessiva appena indicata non era eccedente gli standard temporali ritenuti dalla giurisprudenza e pertanto rigettava la domanda.

Si è costituito per resistere il Ministro della Giustizia. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Deve essere esaminata anzitutto la questione di manifesta inammissibilità proposta dal Ministro resistente nei confronti del ricorso dell’avvocato R., basata sulla circostanza della mancanza del quesito previsto dalla legge a conclusione dell’unico motivo proposto.

La questione è fondata. Il ricorso in esame, che lamenta violazione dei criteri temporali fissati dalla giurisprudenza della CEDU, non si conclude, come stabilito dalla norma applicabile ratione temporis, dell’art. 366 bis, abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, con il quesito di diritto richiesto per l’appunto a pena di inammissibilità. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 800,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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