Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-11-2010) 07-03-2011, n. 8933

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pescara, adito ex art. 324 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza in data 17 aprile 2010 del Giudice per le indagini preliminari in sede con la quale era stato disposto il sequestro preventivo fino alla concorrenza del valore di Euro 1.000.000 a carico della C.R.A. s.p.a. e dei beni fino alla concorrenza di Euro 200.000 a carico della R&L s.r.l., società rappresentata da S.S., ma ritenuta di fatto controllata dal padre S.C., indagato per i reati di cui all’art. 640 c.p., comma 2, n. 1, artt. 319, 319-bis e 479 cod. pen. (in (OMISSIS)).

2 Il Tribunale, premesso che le deduzioni di F.M. circa l’estraneità sua personale e della ISC s.r.l., della quale era legale rappresentante, alla vicenda processuale erano del tutto irrilevanti, posto che "nella presente sede non si procedeva affatto nei confronti del F. (che non risulta(va) indagato) nè nei confronti della ISC (che non risulta(va) destinataria di contestazione di violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001)" e che "il sequestro dei beni immobili intestati alla ISC era stato eseguito in quanto tali beni erano stati acquistati con denaro costituente il profitto del reato per cui si procedeva nei confronti dell’indagato al capo n) di imputazione, sicchè essi costituivano reimpiego di tale profitto ed erano anch’essi sequestrabili in via diretta", osservava che sussistevano indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, emergendo che l’imputato S.C., quale consulente progettista del commissario straordinario nominato dall’ANAS per la risoluzione delle interferenze relative alla riserva naturale del lago di (OMISSIS) che impedivano l’inizio dei lavori, aveva di fatto favorito la società appaltatrice, recependo acriticamente le risultanze di atti e elaborati progettuali che avrebbero dovuto essere da lui redatti e che in realtà furono interamente predisposti dalla ditta appaltatrice; che parte della progettazione era stata affidata dall’appaltatore alla ISC, società rappresentata da F.M. ma di fatto gestita dall’indagato stesso; che le indagini geotecniche erano state affidate alla R&L s.p.a. società rappresentata da S.S., figlio dell’indagato, anch’essa di fatto gestita dall’indagato; che l’indagato aveva richiesto e ottenuto, per l’opera apparentemente prestata, un compenso di Euro 2.245.460, di circa Euro 1.000.000 superiore al dovuto come calcolato dal consulente tecnico del p.m.;

che la R&L aveva richiesto e ottenuto un compenso pari a Euro 308.673, 14 per le indagini geotecniche e le relazioni geotecnica e geologica svolte di circa Euro 200.000 superiore al dovuto, avendo falsamente rappresentato all’ANAS attività e costi superiori a quelli effettivamente sostenuti.

3. Ricorre per cassazione F.M., a mezzo degli avvocati Andrea Melucco e Francesco Gianzi, i quali denunciano:

3.1. violazione delle norme in materia di competenza territoriale, in quanto con riferimento al reato di cui al capo e) è pacifico che la condotta corruttiva sarebbe avvenuta in (OMISSIS) sicchè erroneamente si è individuata la competenza dell’a.g. di Pescara con riferimento all’analogo reato di cui al capo f) per il quale era stata accertata solo una parte, ma non il momento consumativo, della contestata corruzione; e comunque il reato più grave avrebbe dovuto essere individuato nella truffa aggravata di cui al capo a), commessa in (OMISSIS).

3.2. violazione degli artt. 324 e 309 cod. proc. pen., essendo sopravvenuta la inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione al tribunale del riesame dell’interrogatorio reso dall’indagato al G.i.p. e della documentazione ivi prodotta, contenente elementi favorevoli all’indagato;

3.3. violazione degli artt. 324 e 309 cod. proc. pen., in quanto l’ordinanza impugnata è stata depositata in data 8 maggio 2010, e quindi oltre il termine previsto, a pena di decadenza della misura, di dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte del p.m., avvenuta il 27 aprile 2010;

3.4. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di adozione del sequestro preventivo ultra petita, avendo il p.m. richiesto la misura solo sulle somme nella disponibilità della società CRA e avendo invece il G.i.p. disposto il sequestro anche di somme di pertinenza dell’indagato quale persona fisica;

3.5. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del fumus del reato e del periculum in mora: quanto a questo secondo aspetto, mancando ogni illustrazione circa la possibilità che la libera disponibilità della cosa possa provocare l’aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze del reato; quanto al primo profilo, essendo stato travisato il contenuto delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari, ed essendo stati mal interpretati i poteri del Commissario straordinario, i vincoli derivanti dalla pregressa vicenda contrattuale, il contenuto della progettazione e i criteri di determinazione della parcella CRA, nonchè il ruolo della ISC s.r.l. e della R&L s.r.l. nella vicenda in esame.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E’ assorbente il rilievo che il sequestro preventivo non è stato emesso su beni intestati al F. nè alla società ISC s.r.l, di cui egli parrebbe essere legale rappresentante; nè il ricorrente deduce sotto quale profilo egli possa dirsi versare in una situazione giuridica soggettiva suscettibile di essere lesa dal provvedimento di sequestro in questione.

3. Difetta pertanto la legittimazione del F. a ricorrere contro detto provvedimento.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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