Cass. Pen., Sez. III, – Sentenza 11 maggio 2010, n. 17967. Sull’inquinamento elettromagnetico.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

I N D I R I T T O

Il ricorso va accolto.
Secondo ’orientamento di questa sezione (Cass. N. 15707 del 2009), in tema di inquinamento elettromagnetico, il reato non è configurabile neppure astrattamente in base al mero superamento, da provare oggettivamente, dei limiti d’esposizione o dei lavori d’attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003), occorrendo anche l’idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone (Conf. Sez. III, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009).
Nella fattispecie il tribunale, pur dando atto che i dati probatori erano estremamente equivoci, ha ritenuto ugualmente configurabile il fumus delicti riservando sostanzialmente al giudice del merito approfondimenti probatori. Invece la stessa equivocità dei dati probatori, essendo relativa proprio ad un elemento costitutivo del reato, ossia al superamento dei limiti tabellarmente previsti, poteva incidere sulla stessa astratta configurabilità del reato. Il sequestro preventivo, a differenza di quello probatorio che, avendo uno scopo istruttorio, può essere disposto anche quando gli elementi costitutivi del reato sono incerti (anzi spesso serve proprio a chiarire tale incertezza), avendo una funzione cautelare, presuppone che un reato sia seriamente prospettabile ed impone al giudice di non appiattirsi sulla formulazione dell’accusa predisposta dal pubblico ministero, ma di verificare se quell’ipotesi accusatoria sia configurabile in base alle risultanze processuali.
Nella fattispecie, con riferimentoa i valori tabellari, il sequestro è stato disposto in base ad un accertamento, espletato al di fuori del contraddittorio delle parti, che è stato superato da altro accertamento successivo disposto nel contraddittorio delle parti nonché dall’accertamento compiuto in sede civile. Il tribunale non ha indicato la ragione per la quale dovesse darsi la preferenza all’unico accertamento favorevole al condominio, rispetto a tutti gli altri, anche successivi, favorevoli all’indagato, accertamenti questi ultimi idonei ad escludere la stessa configurabilità del reato. Nel dubbio, anche ai fini della valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, si deve privilegiare il rilevamento più recente rispetto a quello più remoto.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà tenere conto dei principi dianzi esposti sulla configurabilità del reato e sulla necessità di privilegiare nel dubbio i rilevamenti più garantiti e recenti.
P.Q.M.

La Corte, letto l’art. 623 c.p.p. annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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