Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 10005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.C.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Bari, depositato in data 10.11.08, con cui veniva accolto il ricorso per l’ottenimento dell’equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^I del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesito di diritto in ordine alle questioni sollevate ed è pertanto inammissibile, Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari; oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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