Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-11-2010) 07-03-2011, n. 8834 sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 novembre 2008 il Giudice di Pace di Busto Arsizio ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.M. e F.E. in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 590 in relazione all’art. 583 c.p., comma 1, n. 1 per mancanza della condizione di procedibilità. Il Giudice di Pace territoriale ha motivato tale decisione con la formale mancanza della querela della parte offesa, che non risulta sottoscritta nè formalmente depositata in quanto mancante della data di deposito e di attestato di ricevimento.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo che il Giudice di Pace territoriale avrebbe dovuto accertare l’effettivo deposito della querela avendo la parte offesa prodotto attestato di ricezione da parte dell’ufficio ricezione atti della Procura.

Inoltre deduce che lo stato di coma della parte offesa farebbe spostare il termine di decorrenza per la presentazione della querela al momento in cui la stessa parte offesa è uscita dal coma.

L’atto di appello è stato correttamente inviato a questa Corte essendo il ricorso per cassazione l’unico mezzo di impugnazione del pubblico ministero avverso le sentenza di proscioglimento del Giudice di Pace (per tutte Cass. 41504 del 16 settembre 2009 con riferimento a Corte Cost. n. 298 del 2008).
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il Giudice di pace è tenuto ad accertare la tempestività della proposizione della querela della parte offesa. Nel caso in questione il giudice da atto dell’esistenza della querela stessa, ma non la considera valida per la mancanza dell’attestazione della data di deposito. In presenza della querela ed in mancanza di un attestato di deposito, il giudicante avrebbe dovuto svolgere accertamenti al fine di stabilire comunque la tempestività della stessa. In particolare risulta agli atti che la querela stessa, spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è pervenuta alla Procura della Repubblica competente in data 28 settembre 2004 ma risulta spedita in data 22 settembre 2004. Inoltre viene dedotta l’impossibilità della parte offesa di presentare la querela a causa dello stato di coma in cui si è trovato, per cui si impone l’accertamento della data in cui la stessa parte offesa ha avuto la materiale possibilità di proporre la querela in questione.

La sentenza impugnata che ha ritenuto la mancanza della condizione di procedibilità costituita dalla tempestiva proposizione della querela, deve dunque essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Busto Arsizio che provvederà ad accertare l’eventuale tempestività della querela anche sulla base degli elementi di fatto sopra enunciati.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Busto Arsizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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