Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-02-2011) 08-03-2011, n. 9067 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 25/3/2010, applicava, ex art. 444 c.p.p., a O.E.E., per il reato di cui agli artt. 416, 348 e 443 c.p., la pena complessiva di anni tre, mesi due di reclusione, senza alcuna valutazione in ordine al sequestro preventivo dell’Istituto Mesoterapico s.r.l, sito in (OMISSIS), e delle sue pertinenze, disposto unitamente all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti dei predetti imputato.

Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano eccedendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla omessa pronuncia in merito alla confisca facoltativa dei beni sottoposti a sequestro preventivo.

Il difensore dell’imputato, con memoria difensiva, rilevava la legittimità della omessa pronuncia del giudice che ha emesso la sentenza di patteggiamento in quanto i beni in questione devono essere ricompresi nella più ampia categoria dei beni costituenti una pertinenza rispetto ai beni oggetto di sequestro e non già nella categoria dei beni confiscabili, evidenziando come non vi sia una correlazione immediata tra i beni oggetto di sequestro preventivo e la confisca; rilevava, inoltre, la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della confisca facoltativa appartenendo la res a persona estranea al reato.
Motivi della decisione

Va, preliminarmente, rilevata l’ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza che omette ogni pronuncia in ordine alla confisca ed. "facoltativa", ex art. 240 c.p., comma 1, non essendo ammissibile, in tal caso la proposizione dell’incidente di esecuzione, spettando al giudice della cognizione disporre motivatamente il relativo provvedimento con la sentenza di applicazione della pena, non potendo, in mancanza di un’esplicita statuizione in sentenza, essere disposta la confisca in sede esecutiva.

Il giudice dell’esecuzione, infatti, può disporre il rimedio previsto dall’art. 676 c.p.p., soltanto nel caso in cui il bene sequestrato sia riconducibile a uno dei casi di confisca obbligatoria (Cass. 20.2.2007, n. 12307).

Il giudice è, quindi, tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale evidenziando o negando l’esistenza dei presupposti del provvedimento di confisca facoltativa (Cass. 19.10.2004,n. 48172;

Cass. n. 8440/2007).

Il G.I.P., nella sentenza impugnata, ha omesso ogni statuizione in ordine ai beni sottoposti a sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., comma 1, suscettibili di confisca ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1.

Trattasi di valutazione obbligatoria, desumibile dal combinato disposto dell’art. 533 c.p.p., comma 1, e art. 445 c.p.p., comma 1 bis.

Va, conseguentemente annullata la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa pronuncia sulla destinazione dei beni sequestrati, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione sulla destinazione dei beni sequestrati e rinvia al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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