Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-02-2011) 08-03-2011, n. 9061 Persona offesa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data di 9/4/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, in data 20/5/2008, appellata da M.G., dichiarato colpevole di estorsione continuata per aver costretto, con reiterate minacce anche di morte i genitori a consegnargli quotidianamente diverse somme di denaro e condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la erronea valenza probatoria attribuita alla dichiarazione del padre M.D., in contrasto con quanto dichiarato dalla madre C.V. e la mancata derubricazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Motivi della decisione

1) Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Con riferimento al primo motivo, è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa (Cass., sez. 3, 5 marzo 1993, Russo, m. 193862; Cass., sez. 4, 26 giugno 1990, Falduto, m. 185349) che, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass., sez. 1, 28 febbraio 1992, Simbula, m. 189916; Cass., sez. 6, 20 gennaio 1994, Mazzaglia, m. 198250; Cass., sez. 2, 26 aprile 1994, Gesualdo, m. 198323; Cass., sez. 6, 30 novembre 1994, Numelter, m. 201251;

Cass., sez. 3, 20 settembre 1995, Azingoli, m. 203155), non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (Cass., sez. 6, 13 gennaio 1994, Patan, m. 197386, Cass., sez. 4, 29 gennaio 1997, Benatti, m. 206985, Cass., sez. 6, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208912, Cass., sez. 6, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208913, Cass., sez. 2, 13 maggio 1997, Di Candia, m.

208229, Cass., sez. 1,11 luglio 1997, Bello, m. 208581, Cass., sez. 3, 26 novembre 1997, Caggiula, m. 209404). A tali dichiarazioni, invero, non si applicano le regole di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che riguardano le propalazioni dei coimputati del medesimo reato o di imputati in procedimenti connessi o di persone imputate di un reato collegato e che presuppongono l’esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l’attendibilità. Nel caso di specie i Giudici di merito, come già evidenziato, hanno sottoposto ad attento controllo le dichiarazioni della vittima, valutate nel contesto delle emergenze processuali, segnatamente evidenziando la puntualità e coerenza in ordine alle circostanze evidenziate ed estendendo il vaglio anche ad altri elementi (quali gli accertamenti svolti dagli agenti della Questura di Reggio Calabria, intervenuti nell’immediatezza dei fatti, che hanno riscontrato le minacce e danneggiamenti poste in essere dall’imputato nei confronti dei genitori) che, pur se giuridicamente non necessari, è stato ritenuto corroborassero ab externo il contenuto delle propalazioni accusatorie. Non può, inoltre, per giurisprudenza costante, formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione e, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 4, Sentenza n. 8090 del 25/05/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150282) Valutati anche gli accertamenti compiuti dagli agenti della Questura di Reggio Calabria, la Corte territoriale, con valutazione coerente e logica non ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese dalla madre dell’imputato C. V. che ha negato che le richieste di danaro da parte del figlio venissero avanzate in maniera minacciosa.

Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 2) Con riferimento al secondo motivo di ricorso, questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e, pertanto, non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di minaccia in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione dell’altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto "ex se" ingiusto, configurandosi in tal caso il più grave delitto di estorsione. (Sez. 2, Sentenza n. 35610 del 27/06/2007 Cc. – dep. 26/09/2007 – Rv. 237992).

La Corte di appello di Reggio Calabria, con motivazione logica ed esente da censure, ha rilevato l’infondatezza dell’assunto del ricorrente, avendo richiesto le somme di denaro facendo ricorso a manifestazioni gratuite e sproporzionate di violenza.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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