Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 10166 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.A. citò innanzi al Tribunale di Roma B. V. affinchè fosse emessa sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo non stipulato, sostenendo l’inadempimento del convenuto – promittente venditore – agli obblighi nascenti dalla stipula di un preliminare datato 9 settembre 1997, avente ad oggetto l’impegno di trasferire la proprietà di un lotto di terreno edificabile, non avendo detta parte mai consegnato la documentazione attestante la perdurante validità della concessione edilizia, a suo tempo ottenuta dallo stesso promittente venditore. Il convenuto, costituendosi, chiese che il contratto fosse risolto per inadempimento dell’attore che avrebbe disertato senza motivo un appuntamento fissato presso il notaio scelto per la stipula, stante l’essenzialità del termine stabilito nel preliminare.

Il Tribunale adito, con sentenza 20772/2001, respinse la domanda del G. ed accolse quelle del B.; la Corte di appello di Roma, con decisione n. 3709/2004 rigettò l’appello del G. e regolò di conseguenza le spese di lite, osservando (per quello che qui ancora conserva interesse) che: 1 – la decadenza della efficacia della concessione edilizia – posta a base dal G. del suo rifiuto alla stipula – formando oggetto di controllo sull’assetto urbanistico, doveva essere emesso dal Sindaco con apposito provvedimento, che invece non era stato adottato; 2 – la richiesta di emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. avrebbe contrastato con la dedotta sopravvenuta carenza di interesse alla partecipazione alla stipula del contratto definitivo per decadenza della concessione – secondo l’assunto, avvenuta prima ancora della sottoscrizione del preliminare – facendo concludere per la irrilevanza, per lo meno dal punto di vista soggettivo, della inefficacia del provvedimento concessorio; 3 – il termine per la stipula del definitivo non poteva dirsi essenziale.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il G., affidandolo a due motivi; si sono costituiti gli eredi legittimi del B., come indicati in epigrafe, resistendo al gravame.
Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo il ricorrente denunzia la "violazione e falsa applicatone della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11 e L. n. 10 del 1977, art. 4, commi 3, 4 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3 (rectius: comma 1, n. 3)" negando che la decadenza, per decorso del tempo, della concessione edilizia, per essere efficace, abbisognasse di un formale provvedimento del Sindaco, assumendo in contrario che quest’ultimo sarebbe stato necessario solo allorchè la pubblica amministrazione avesse inteso adottare provvedimenti consequenziali alla decadenza, già verificatasi ipso jure. Da ciò sarebbe derivato che, al momento della sottoscrizione del preliminare – 9 settembre 1997 – la concessione avrebbe già perso efficacia, essendo stata rilasciata l’8 agosto 1994. 2 – Con il secondo motivo viene denunziata la " violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5 (rectius: comma 1, n. 5) per insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione" sostenendosi che, da un lato, la Corte territoriale aveva giudicato non essenziale il termine per la stipula del definitivo mentre dall’altro avrebbe ritenuto che esso non avrebbe potuto essere prorogato indefinitivamente, stante la sostenuta imminenza della scadenza della concessione edilizia.

Va esaminato innanzi tutto il secondo motivo, per la sua logica pregiudizialità rispetto al primo.

3 – La Corte territoriale ha affermato che l’insistenza del G. a che fosse emessa sentenza ex art. 2932 cod. civ. rendeva irrilevante, per lo meno dal punto di vista soggettivo, il dedotto – ma contestato- venir meno dell’efficacia della concessione edilizia quale causa della mancata presentazione innanzi al notaio;

sotto diversa ma connessa prospettiva la Corte Romana ha sottolineato che comunque il termine fissato per detta stipula doveva esser percepito dal promissario acquirente come rilevante, proprio in relazione alla paventata possibile decadenza della concessione e quindi il G. non avrebbe potuto porre tale ultima circostanza a giustificazione della propria condotta inadempiente.

3/a – Tale argomentazione, contenuta nella sentenza, da sola sufficiente e fornire la ratio decidendi del rigetto dell’appello, non ha formato oggetto di rilievo da parte del ricorrente che, oltretutto in modo contraddicono rispetto alle premesse dalle quali è partito – non essenzialità del termine-, arriva a censurare la pronunzia della Corte distrettuale laddove non avrebbe percepito che avrebbe potuto essere acquistato un terreno (edificabile) anche se privo di concessione edilizia (fol 7 del ricorso), così confermando la carenza di giustificazione nel disertare l’appuntamento per la stipula.

3/b – Se ne ricava che, non essendo stata contestata tale argomentazione, il ricorrente è carente di interesse a far valere il motivo; assorbito poi ne risulta l’esame del primo mezzo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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