Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 10163 Contratto atipico preliminare Forma Negozio giuridico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.M., con atto notif. In data 27.3.1999, citava in giudizio avanti al tribunale di Voghera l’ex marito B. A. per ivi sentir pronunciare la revocazione per sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c. della donazione da lei effettuata in favore del medesimo, con atto notaio Accolla in data 5.6.89, del 50% del complesso immobiliare a lei intestato (un’ex cascina ristrutturata), e conseguentemente condannare lo stesso convenuto alla restituzione della quota del 50% dell’immobile o in subordine a corrisponderle ex art. 807 c.c., comma 2, il controvalore della quota immobiliare stessa, debitamente rivalutata, in ogni caso al risarcimento del danno per effetto della pregressa occupazione dell’immobile in questione; in via ulteriormente subordinata l’attrice chiedeva lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l’intera cascina. A sostegno della propria azione, l’attrice deduceva di avere acquistato il 30 4.1986 la predetta cascina (cascina Orzola) da ristrutturare da B.G., padre del convenuto all’epoca in cui era fidanzata con il medesimo e di avere quindi successivamente donato a quest’ultimo, dopo il matrimonio, con atto notaio Accolla in data 5.6.89, la quota del 50% dell’immobile stesso.

Aggiungeva che quattro anni dopo il matrimonio e malgrado la nascita di figli, i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati fino al punto da sfociare in aspri conflitti e quindi in un procedimento di separazione coniugale. Precisava che in quell’occasione, intendendo proporre l’azione – poi effettivamente formulata – della revoca della suindicata donazione per sopravvenienza di figli, aveva chiesto e poi ottenuto il sequestro giudiziario del complesso immobiliare in questione.

B.A., nel costituirsi, deduceva che la vicenda di compravendita e di donazione che avevano interessato il fabbricato, doveva essere valutata nell’ambito di una più complessa operazione condotta dal proprio padre B.G., in vista del matrimonio poi celebrato tra esso convenuto e l’attrice. Il proprio genitore intendeva infatti realizzare un programma nell’ambito del quale avrebbe dovuto donare ad esso figlio la metà del fabbricato (la cascina da ristrutturare) e vendere la restante metà all’allora sua fidanzata, S.M.; intendeva poi fornire al figlio le somme necessarie per sostenere la metà dei costi di ristrutturazione del caseggiato, riservando a sè stesso il diritto di abitazione nello stesso immobile. B.G., in attuazione di tale operazione, aveva poi finito per vendere l’intero complesso immobiliare alla S., invece di donarne la metà al figlio, per la somma di L. 45.000.000, concorrendo poi con la stessa somma a formare un fondo comune dal quale attingere le risorse finanziarie necessarie in vista dei lavori di ristrutturazione della cascina; essa S., per converso, si impegnava fiduciariamente con B.G. – una volta compiuta la ristrutturazione dei fabbricato ed intervenuto il matrimonio con il figlio – di donare la metà dell’immobile al futuro marito, ciò che poi si era verificato con il ricordato atto di donazione notaio Accolla in data 5.6.89; tale negozio pertanto – sottolineava il convenuto – non poteva definirsi propriamente una donazione, mancando l’intento di liberalità, quanto piuttosto, un atto dovuto, consistente nell’adempimento di un impegno assunto fiduciariamente dalla medesima attrice con il proprio genitore, di trasferirgli la proprietà del cespite senza corrispettivo. Ai fini della prova delle suindicate circostanze, il convenuto produceva una scrittura privata, sottoscritta in bianco dalla S. (bianco segno), con la quale questa aveva conferito al marito il mandato di compilarla, al fine di dimostrare, in caso di necessità, i fatti e le intese di cui trattasi ed in modo particolare il patto fiduciario intervenuto tra l’attrice e B.G.. Il convenuto pertanto contestati i provvedimenti cautelari nel frattempo concessi (sequestro giudiziario del bene e nomina un custode), concludeva chiedendo respingersi la domanda di revocazione della donazione proposta dall’attrice, con tutte le altre consequenziali istanze; non si opponeva però alla domanda proposta in via subordinata di scioglimento della comunione.

La causa veniva istruita in via documentale, con l’espletamento della CTU grafologica sulla scrittura prodotta dal convenuto e delle prove orali. Infine l’adito tribunale di Voghera, con sentenza del 12,15 marzo 2002, non definitivamente pronunciando, accertata e dichiarata l’autografia della firma di S.M. alla scrittura privata sopra ricordata, "accertava e dichiarava" che la donazione di quota di parte del fabbricato de quo era simulata e dissimulava il trasferimento della stessa quota di proprietà a titolo oneroso;

respingeva quindi la domanda di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli proposta dalla S.; rimetteva infine le parti avanti al G.I. per l’istruzione della domanda subordinata di scioglimento della comunione.

S.M. proponeva quindi appello avverso la sentenza del tribunale, di cui chiedeva la riforma, riproponendo in sostanza le precedenti conclusioni, sottolineando in particolare che il tribunale aveva pronunciato la simulazione dell’atto di donazione senza che il convenuto lo avesse mai richiesto; ribadiva l’eccezione per la quale il preteso accordo fiduciario riguardando beni immobili, era nullo in quanto privo di forma scritta, che non poteva essere superata dal contenuto del bianco segno prodotto da controparte, nè con le dichiarazioni dei testi escussi. Si costituiva l’appellato che contestava i motivi dell’appello chiedendone l’integrale rigetto.

L’adita Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1465/05 depos. in data 6.6.2005, in totale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava revocata per sopravvenienza dei figli la donazione effettuata dalla S. in favore del B. di cui all’atto del 5.6.89, condannando il convenuto a restituire all’attrice la piena proprietà della quota del 50% del bene in questione;

condannava infine l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Ribadiva la corte che l’impegno assunto dalla futura nuora nei confronti del venditore di trasferire una quota del bene al futuro marito, non risultava da un atto scritto contestuale alla stipulazione del contratto di vendita con B.G.; che la nullità per carenza di forma scritta del negozio fiduciario, non poteva essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una sola delle parti (di cui al cd. bianco segno), nè provata per testimoni;

che l’atto di donazione non poteva ritenersi simulato, in quanto corrisponderebbe esattamente all’obbligazione assunta dall’attrice nei confronti di B.G., ma non vi sarebbe alcun corrispettivo da parte di B.A., nei cui confronti dunque il trasferimento dell’immobile sarebbe avvenuto effettivamente a titolo di donazione, anche se in adempimento di un impegno assunto dall’ex moglie con il di lui padre.

B.A. propone ricorso per cassazione avverso la decisione stessa sulla base di n. 6 mezzi; l’intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, da un punto di vista logico-giuridico, occorre procedere preliminarmente all’esame del 2^ motivo del ricorso, con il quale l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 1350 e 1351 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente censura la corte milanese laddove la stessa, aderendo alla prevalente giurisprudenza, ha ritenuto che il pactum fiduciae riguardante – come nel caso in esame – beni immobili, doveva avere forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), essendo assimilabile al contratto preliminare per il quale è imposta la stessa forma del contratto definitivo (art. 1351 c.c.). Ritiene invece il B., più convincente la (rara) giurisprudenza (Cass. 30.1.85 n. 560) e la dottrina di segno contrario, secondo cui non occorre la forma scritta per il patto fiduciario, ma solo per il negozio di trasferimento dell’immobile, ciò che troverebbe riscontro nella stessa costruzione dogmatica del negozio fiduciario. D’altra parte, gli artt. 1350 e 1351 c.c. che prevedono tale forma scritta ad substantiam in realtà sono norme di stretta interpretazione in quanto implicano gravi deroghe all’autonomia privata, prescrivendo una norma vincolata delle manifestazioni di volontà per cui non ne sarebbe consentita un’interpretazione analogica e neanche un’interpretazione estensiva.

La doglianza è priva di pregio.

La tesi suggerita dal ricorrente è in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa S.C. nè offre spunti critici nuovi e convincenti per poterla condividere.

Invero secondo questa Corte " … il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. Pertanto, l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti "inter partes", compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del "pactum fiduciae". (Cass. n. 8024 del 02/04/2009). Ne consegue come necessario corollario che se il "pactum fiduciae" riguardi beni immobili, occorre che esso risulti da un atto in forma scritta "ad substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c., impone la stessa forma del contratto definitivo (Cass. n. 20198 del 13/10/2004; Cass. n. 9489 del 19/07/2000; Cass. n. 6024 del 29/05/1993).

Posta tali premessi, la corte territoriale ha correttamente ritenuto che nella fattispecie l’invocato patto fiduciario era affetto da nullità per carenza di atto in forma scritta ad substantiam, per cui non nasceva da esso alcun obbligo giuridico in capo alla S. al trasferimento di metà della proprietà al futuro marito.

Quanto alle le ulteriori censure proposte, esse non hanno rilevanza ai fini della decisione in quanto presuppongo pur sempre l’esistenza di un patto fiduciario giuridicamente valido, non ravvisarle nel caso in esame. In ogni caso, passando all’esame anche di tali doglianze, si rileva che con il 1^ motivo del ricorso, l’esponente denunziala la nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.). La censura si riferisce al vizio di extrapetizione con riferimento alla declaratoria di simulazione relativa dell’atto di donazione, vizio che la corte attribuisce al tribunale di Voghera, in quanto il convenuto non aveva formulato tale domanda; ed in relazione al fatto che l’appellante S. non aveva sollevato esplicitamente tale questione, come motivo d’impugnazione.

La censura non è fondata, per quanto può ancora interessare; la Corte di merito ha ribadito che in proposito mancava una specifica domanda di B.A., mentre la S. aveva regolarmente eccepito siffatta doglianza in sede appello.

Con il 3 motivo del ricorso l’esponente denunzia la nullità della sentenza per la violazione e falsa di norme di diritto (artt. 105 e 246 c.p.c.), nonchè per omessa o insufficiente motivazione in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto l’incapacità a deporre del teste B.G. in quanto parte del negozio fiduciario in discorso e legittimato ad intervenire autonomamente in causa. Secondo l’esponente ciò non è vero perchè il B. non aveva alcun diritto da far valere in rapporto ai negozio fiduciario concluso con l’attrice.

La doglianza è inammissibile per carenza d’interesse in quanto la sentenza ha anche affermato che la deposizione testimoniale non poteva sopperire alla carenza di atto scritto del negozio fiduciario e siffatta ratio decidendi non è stato oggetto d’impugnazione (Cass. n. 7274 del 7.7.2005).

Con il 4^ motivo del ricorso, l’esponente denunzia la nullità della sentenza per la violazione e falsa di norme di diritto: art. 1414 e 1417 c.c., nonchè per vizio di motivazione e censura la corte milanese per avere negato " … la reale portata probatoria" della scrittura di cui si tratta (il bianco segno) concernente non solo la parziale simulazione dell’atto 30.4.86, ma anche del negozio fiduciario concluso tra il sig. B. e la Dott.ssa S., con esso dissimulato: del quale, senza adeguata motivazione, disconosce la validità per mancanza di forma scritta che in realtà, per un verso sussiste, per l’altro non è necessaria". In sostanza, secondo il ricorrente, la scrittura privata prodotta (il cd. bianco segno riempito in un secondo tempo dallo stesso B.A.) costituirebbe ove si procedesse ad una corretta interpretazione di tale documento, la prova della parziale simulazione della compravendita di base nonchè del negozio fiduciario intercorso tra B.G. e la futura nuora.

La doglianza non ha pregio, proprio in relazione all’evidenziata nullità del pactum fiduciae per carenza di forma scritta; da ciò deriva che nessun rilievo può assumere il cd. bianco segno rilasciato dalla S. al marito, a conferma del pactum fiduciae intervenuto tra lei e B.G. in occasione della vendita della cascina, trattandosi di una mera dichiarazione confessoria, cioè di un atto unilaterale della sola S., che non può valere nè quale elemento integrante il contratto, nè come prova del medesimo (Cass. n. 9687 del 18.6.2003). E’ stato al riguardo precisato in termini che "…. in tema di contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare (e relativi preliminari), il requisito della forma scritta prevista "ad substantiam" comporta che l’atto scritto, costituendo lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio con efficienza pari alla volontà dell’altro contraente, non può essere sostituito da una dichiarazione confessoria dell’altra parte, non valendo tale dichiarazione nè quale elemento integrante il contratto nè- quando anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto – come prova del medesimo; pertanto, il requisito di forma può ritenersi soddisfatto solo se il documento costituisca l’estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche quando esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso necessario che anche tale accordo rivesta la forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali del contratto non risultanti dall’altro documento, senza alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a prove storiche, non consentite dall’art. 2725 c.c. (Cass. n. 7274 del 7.7.2005).

Con il 5^ motivo del ricorso, l’esponente denunzia la nullità della sentenza per la violazione e falsa di norme di diritto (artt. 1418 e 1325 c.c., n. 2)) nonchè per vizio della motivazione. Deduce che tra le parti si sarebbe costituito un vincolo negoziale avente ad oggetto il trasferimento della quota a seguito della dichiarazione prodotta e l’implicita accettazione di essa da parte della S..

La doglianza è infondata. A parte quanto in precedenza osservato in merito alla natura "confessoria" di tale scrittura privata, essa non supera il problema che il pactum fiduciae individua nel terzo il suo beneficiario, per cui occorreva pur sempre la forma scritta dello stesso patto fiduciario, mentre la confessione rappresentata dal "bianco segno", come s’è detto, non ha natura negoziale ed è comunque un atto che proviene da uno soltanto dei contraenti.

Con il 6 motivo del ricorso infine, l’esponente denunzia la nullità della sentenza per la violazione e falsa di norme di diritto (art. 769 c.c.) e per vizio di motivazione per avere la Corte milanese "negato che l’atto 5.6.89 dissimuli, sotto un apparente donazione, un atto dovuto", e ciò pur avendo lo stesso giudice riconosciuto a "la fondatezza della tesi del ricorrente secondo il quale l’atto 5.6.89 è stato posto in essere dalla dott.sa S. in adempimento di un’obbligazione assunta nei confronti del sig. B.G…".

Pertanto non si trattava di una donazione mancando il necessario animus donandi, atteso che l’atto era stato posto in essere dall’attrice in favore del coniuge in adempimento di un’obbligazione assunta nei confronti del di lui padre, B.G..

La doglianza è infondata. Intanto la corte di merito non ha riconosciuto la fondatezza delle tesi del ricorrente, ma ha anzi usato una argomento ad abundantiam in "via puramente incidentale" per dimostrarne ancor di più l’erroneità e infondatezza (v. pag. 20-21 delle sentenza: "La corte deve rilevare …. sia pure in via puramente incidentale, che l’atto di donazione in discussione non appare simulato sulla base del contenuto della dichiarazione prodotta, in quanto corrispondere all’obbligazione assunta nei confronti di B.G. dall’attrice, e che se mai, troverebbe un corrispettivo nelle modalità di ristrutturazione concordate con B.G., ma non in un corrispettivo che sarebbe stato versato al dr. B.A., nel confronti del quale pertanto, il trasferimento sarebbe stato effettivamente a titolo di donazione , sia pure in adempimento di un impegno assunto con il padre."). Invero, come si è prima osservato, con l’atto di vendita all’epoca intercorso tra il padre del ricorrente e la S. non era sorto per quest’ultima alcun l’obbligo giuridico del trasferimento del 50% del bene al futuro marito, ma solo un impegno d’ordine morale ciò che porterebbe pur sempre a confermare la natura di donazione del rogito notaio Accolla in data 5.6.89.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato; per il principio della soccombenza le spese sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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