Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-02-2011) 08-03-2011, n. 9055 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 12/11/2009, confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone in data 12/2/2007 appellata, tra gli altri, da D.L.L., dichiarato colpevole di truffa in concorso con C.F. per aver emesso, in pagamento di articoli vari, assegni di banche estere privi di provvista, spalleggiandosi i due coimputati a vicenda e rassicurando sulla bontà dei titoli i titolari degli esercizi commerciali, traendoli in inganno e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione e Euro 800 di multa, pena condonata.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ritenendo doversi escludere il reato di truffa per il semplice pagamento di un assegno privo di copertura, dovendosi anche escludere il reato per l’assegno consegnato dal C. al T..
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè le doglianze (sono le stesse affrontate esaurientemente dal Giudice di merito) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti la Corte di appello di Trieste ha ritenuto la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di truffa e, in particolare, gli artifizi e raggiri avendo gli imputati emesso gli assegni privi di provvista rassicurando il titolare dell’esercizio commerciale sulla bontà dei titoli dati in pagamento dal complice, spalleggiandosi a vicenda, come affermato dalle dichiarazioni delle parti offese T. e B..

Il primo ha riferito di aver manifestato la sua contrarietà ad accettare l’assegno e di averlo poi ricevuto grazie alle assicurazioni del D.L. che gli aveva garantito il buon fine dell’assegno e analoga assicurazione veniva fatta per l’assegno corrisposto al B. per l’acquisto del televisore. A fronte di ciò il ricorrente contrappone solo generiche contestazioni.

In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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