Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 10161 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso de 27.9.2002 T.D., R.M. e D. M.G. proponevano opposizione all’o.i. 6274/2002 del 7.8.2002 con la quale il Comune Pecetto Torinese aveva loro ingiunto il pagamento di Euro 40.232,22 per traslazione di edificio rispetto al progetto autorizzato, senza richiedere nuova autorizzazione come previsto dalla L.R. n. 20 del 1989 per le aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale.

Il Comune resisteva e, con sentenza 3.11.2004 del Tribunale di Torino, sezione di Moncalieri, veniva rigettata la domanda con compensazione delle spese.

Il Giudice, richiamando la rigorosa giurisprudenza di questa Corte sul punto, escludeva Terrore di fatto (recte sull’illiceità del fatto) essendo sufficiente la semplice colpa, escludeva la rilevanza di presunte affermazioni del capo dell’ufficio tecnico circa la possibilità di richiedere una semplice variante in corso d’opera e non una specifica autorizzazione, affermata da alcuni testi ma negata dall’interessato, così come della fissazione della quota zero, avendo la ctu chiarito che la sua determinazione non poteva influire sul posizionamento del fabbricato, se non per quanto atteneva ai piani quotati.

Quanto alla determinazione della sanzione, per il caso in esame la L.R. n. 20 del 1989, art. 16, comma 4, prevedeva una sanzione pari al 100% delle opere eseguite e comunque non inferiore a L. 2.000.000.

Ricorrono i soccombenti con due motivi, il primo dei quali duplicemente articolata resiste il Comune.

Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione

e censure sono così articolate:

1. Sul primo motivo di opposizione:

1.1. violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, secondo il quale l’agente non è responsabile per errore sul fatto non determinato da sua colpa: 1.2. difetto di motivazione sulla colpa dell’agente e sul progetto accertativo e valutativo delle prove, con particolare riferimento alle dichiarazioni del capo dell’ufficio tecnico, affermate dai testi ma negate dall’interessato.

2. Su secondo motivo di opposizione: 2.1 violazione della L.R. n. 20 del 1989, art. 16 del D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 164 e succ. mod. difetto di motivazione sul criterio di applicazione della sanzione, non essendo configurabile un danno ambientale ma semmai un miglioramento.

Le doglianze non meritano accoglimento.

Rispetto alla sufficiente e logica motivazione sopra riportala, già nella tecnica, espositiva i ricorrenti ripropongono i motivi di opposizione, chiedendo, coi primo motivo, un sostanziale riesame del merito e ribadendo la tesi dell’errore di l’atto sulla base della mera affermazione della assenza di colpa, esclusa nella sentenza.

Come questa Corte ha più volte evidenziato, in tema di illecito amministrativo, anche l’interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto, quando verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai individuabile quando verta la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all’autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l’incolpevole opinione di liceità del proprio agire; la stessa forte costituzionale ha precisato con sentenza n. 364/88 come debba tenersi presente che l’ignoranza "vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettivi d’inferiorità", come non può ritenersi nella specie trattandosi di attività che necessita di specifica assistenza tecnica mentre non può coprire omissioni di controllo indifferenze di soggetti la cui elevata condizione sociale e tecnica tende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi.

Inoltre l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l’irrogazione di una sanzione amministrativa, od all’erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione (Cass. nn 20776/2004, 911/96, 1873/95, 3693/94, 8189/92).

Nella specie la sentenza è logica e coerente nell’escludere uno specifico atto dell’amministrazione che abbia causato un errore circa la necessità di chiedere l’autorizzazione.

L’errore nella valutazione delle prove è meramente assiomatica e non tiene conto della pacifica circostanza che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, con l’unico limite della coerenza della motivazione.

Quanto al secondo motivo nessun argomento viene svolto per contestare il quantum della sanzione ma ci si limita ad escludere il danno ambientale, che, invece, è in re ipsa nelle modifiche del territorio in zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, in assenza delle prescritte e rituali autorizzazioni preventivamente e legittimamente acquisite.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 2500,00 di cui Euro 2300,00 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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