Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 08-03-2011, n. 9064 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Marsala, con sentenza in data 19/4/2010, applicava, ex art. 444 c.p.p., a G.N. e N.A., dichiarati colpevoli di ricettazione di una autovettura Fiat Uno, di provenienza furtiva, la pena di giorni 30 di reclusione e Euro 200 di multa, in aumento, a titolo di continuazione con la pena applicata con sentenza del Tribunale di Marsala in data 3.6.2008, divenuta irrevocabile per entrambi.

Proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

N.A. deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sulla non sussistenza di cause di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p..

G.N. eccepiva violazione di legge non avendo il Tribunale di Marsala concesso il beneficio della conversione della pena detentiva nella corrispondente libertà controllata, invece della sospensione condizionale della pena, in quanto tale beneficio avevano formato oggetto di accordo tra le parti ex art. 444 c.p.p..
Motivi della decisione

Va, preliminarmente, rilevata la inammissibilità di entrambi i ricorsi per tardività degli stessi, essendo divenuta irrevocabile la sentenza in data 6/7/2010 per G.N. e in data 9.7.2010 per N.A. ed essendo stati proposti entrambi i ricorsi in epoca successiva alla definitività della sentenza.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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