Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 08-03-2011, n. 9063

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 3 marzo 2010, il GIP del Tribunale di Fermo, in accoglimento dell’oppostitene proposta da S.G. contro il decreto con il quale il P.M. aveva respinto la richiesta di restituzione delle cambiali in sequestro, disponeva il dissequestro dei cinque pagherò cambiari.

Il GIP osservava innanzi tutto che doveva ritenersi mancante valida querela perchè priva di sottoscrizione e, comunque, insussistenti le esigenze cautelari di natura probatoria, a tal fine potendo supplire l’acquisizione di copia, le finalità preventive potendo essere garantite con il sequestro preventivo e non probatorio. Escludeva infine l’incertezza sulla proprietà dei beni sequestrati, perchè è incontroverso che si tratta di titolo consegnati a S..

L’eventuale inadempimento di quest’ultimo agli accordi sottostanti intercorsi con E. doveva esser fatto valere nelle opportune sedi civili.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso E. M., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 649, 324 e 325 c.p.p. per violazione del giudicato cautelare formatosi a seguito della pronuncia del Tribunale in sede di riesame del 20.10.2009 che era stato investito delle medesime questioni, preclusione non superabile per il fatto di avere il PM disposto la riunione di due procedimenti e per il contenuto della decisione del Tribunale in sede di riesame siccome limitati a ragioni di mera forma; – violazione dell’art. 263 c.p.p., comma 3 nonchè erronea applicazione dell’art. 1813 e segg. cod. civ. per avere lo stesso GIP riconosciuto l’esistenza di una possibile controversia da instaurare dinanzi a giudice civile, sicchè alla luce dei canoni interpretativi di legittimità il sequestro doveva essere mantenuto. In ogni caso, in ragione della natura del negozio di mutuo sottostante, il mancato perfezionamento dello stesso esclude che S. possa esser ritenuto proprietario delle cambiali; – violazione ed inosservanza degli artt. 263 e 333 c.p.p., perchè la presentazione della querela all’autorità di p.g., ancorchè priva di firma, è stata integrata dalla redazione del verbale di ratifica debitamente sottoscritto.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè (per quanto risulta dallo stesso ricorso) il Tribunale in sede di riesame respinse la richiesta del S. per questioni di mera forma. Va invero ribadito che "l’estensione del giudicato cautelare riguarda non tutte le questioni dedotte ma esclusivamente quelle che sono state effettivamente decise con la conseguenza che l’annullamento per ragioni formali di un’ordinanza cautelare non determina alcuna preclusione e ne consente la reiterazione anche in assenza di circostanze sopravvenute" (Cass. Sez. 4, 29.1.2009 n. 4273 Cass. Sez. 2, 26.6-3.9.2008 n. 34607; Cass. Sez. 5, 15.7-6.10.2010 n. 35931).

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo "ius possidendi". (Cass. Sez. 1, 13.2.2008 n. 8997).

Secondo l’art. 262 c.p.p., commi 1 e 4 la restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va fatta a favore di "chi ne abbia diritto", sicchè è necessaria la prova rigorosa di un "diritto" legittimo e giuridicamente apprezzabile su di esse, non potendosi configurare una sorta di favor possessionis che prescinda da una prova positiva dell’effettivo ius possidendi, che dev’essere offerta da colui che chiede la restituzione (Cass., Sez. Un., 27/9/1995, Serafino, rv. 202268; Sez. Un., 3/7/1996, Chabni Samir, rv. 205705) e, in caso di titoli di credito, deve consistere nella dimostrazione della lecita acquisizione e della titolarità del diritto in essi incorporato (Cass., Sez. 1, 7/12/2004 n. 621/05, Ubertini, rv.

230433; Sez. 1, 10/5/2005 n. 22154, Secchiano, rv. 231666);

Nel caso in esame è lo stesso GIP a riconoscere che la dimostrazione della lecita acquisizione delle cambiali e della titolarità del diritto in essi incorporato deve essere oggetto di vaglio in sede civile. L’ordinanza deve in conseguenza essere annullata.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.

La presentazione alla polizia giudiziaria dell’atto di querela privo di sottoscrizione deve ritenersi equivalente alla presentazione orale della querela stessa, ammessa dall’art. 337 c.p.p., comma 1, e la sua ratifica equivale a una conferma della narrazione dei fatti contenuta nell’atto scritto, sicchè la sottoscrizione del verbale di ratifica è equipollente alla sottoscrizione della querela orale prevista dal comma 2 dello stesso articolo. (Cass. Sez. 6, n. 4897/2004).

4. L’ ordinanza deve in conseguenza essere annullata, con ripristino del sequestro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo per il corso ulteriore.

Si provveda a norma dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..

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