Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 08-03-2011, n. 9054 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Perugia, con sentenza in data 19/9/2007, dichiarava B.F. responsabile del delitto di ricettazione di un’autovettura Fiat Uno, provento di furto e, concesse l’attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 300 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia deducendo violazione di legge e difetto di motivazione per non aver esplicitato il Tribunale le ragioni della concessa attenuante, rilevando come, nella fattispecie, il danno non poteva essere qualificato particolarmente lieve, trattandosi di una vettura di media cilindrata e di non irrisorio valore di mercato, evidenziando, inoltre, la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, avendo riportato 11 condanne per delitti contro il patrimonio di cui sette per il delitto di ricettazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti il tribunale ha motivato, sia pure in maniera sintetica, la concessione dell’attenuante del danno di particolare tenuità, ex art. 648 c.p., comma 2, in ragione della "minimo valore dell’auto" (trattavasi di una Fiat uno, fuori produzione).

Gli argomenti proposti dal P.G. ricorrente che si è limitato ad affermare il valore non irrisorio di mercato di tali autovettura, non suffragato da alcun elemento di riscontro, costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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