Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 10151 Riassunzione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 luglio 2000 il Tribunale di Ragusa – adito da C.G. e C.A. nei confronti di S. B. e L.M., con domanda di rimozione di opere edili realizzate, secondo gli attori, in parte su uno spazio comune e in parte in violazione delle distanze legali – dichiarò estinto il processo, ritenendo tardiva la riassunzione della causa, compiuta dopo l’interruzione del processo, che era stata dichiarata in seguito alla morte di S.B..

Adita da C.G. e C.A., con sentenza del 4 marzo 2005 la Corte d’appello di Catania, in accoglimento del gravame, ha annullato la sentenza impugnata e ha rimesso le parti davanti al Tribunale, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. A tali conclusioni il giudice di secondo è pervenuto rilevando: che la riassunzione della causa era avvenuta tempestivamente e regolarmente nei confronti degli eredi di S. B., mentre la successiva notificazione dell’atto alla litisconsorte necessaria L.M. e la comparizione di costei erano valse a reintegrare il contraddittorio; che appariva equo disporre la compensazione delle spese di giudizio, in guanto non era stato ancora toccato il merito della controversia.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione S. N., S.G., S.A. e L.M., in base a quattro motivi. C.G. e C.A. si sono costituiti con controricorso.
Motivi della decisione

Con i primi tre motivi di ricorso – tra loro connessi e da esaminare pertanto congiuntamente – S.N., S.G., S.A. e L.M. sostengono: la riassunzione della causa avrebbe dovuto essere effettuata, nel termine stabilito dal giudice istruttore, nei confronti di tutte le parti in causa; è quindi irrilevante che l’atto fosse stato tempestivamente notificato anche a L.M., ma esclusivamente nella sua veste di erede di S.B. e non anche in proprio; a lei quale parte originaria, invece, la notificazione era stata effettuata successivamente, in seguito a un provvedimento di integrazione del contraddittorio emesso in accoglimento di un’istanza presentata dagli attori dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 305 c.p.c.;

la comparizione della parte pretermessa era avvenuta soltanto dopo due udienze, unicamente all’unico scopo di eccepire l’avvenuta estinzione del processo.

Il primo degli assunti dei ricorrenti, che di tutti gli altri costituisce il presupposto, va disatteso, poichè contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass. 31 gennaio 2011 n. 2207), secondo cui l’estinzione del processo interrotto è efficacemente evitata mediante la tempestiva riassunzione nei confronti anche di una soltanto delle parti, dovendosi provvedere per le altre, ove si tratti di litisconsorti necessari, all’integrazione del contraddittorio, che deve essere disposta dal giudice, come nella specie è avvenuto con il provvedimento cui C.G. e C.A. hanno poi ottemperato, entro il termine a tale scopo loro assegnato.

Con il quarto motivo di ricorso S.N., S. G., S.A. e L.M. si dolgono della compensazione delle spese di giudizio disposta con la sentenza impugnata, osservando che sul punto nessuna critica era stata rivolta da C.G. e C.A. alla sentenza del Tribunale, sicchè la decisione è viziata da extrapetizione.

Anche questa censura è infondata, poichè il giudice di appello che riforma la sentenza di primo grado deve anche d’ufficio provvedere nuovamente sulle spese del giudizio a quo (v., tra le più recenti, Cass. 30 agosto 2010 n. 18837).

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido, stante il comune loro interesse nella causa – – a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 1.300,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.300,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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