T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-03-2011, n. 218 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si chiede l’esecuzione dell’ordinanza dell’8 febbraio 2010 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Terracina nella causa civile R.G.312/2009 B. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Va, preliminarmente, dichiarata cessata la materia del contendere in quanto risulta che il comune resistente ha dato piena esecuzione all’ordinanza di cui è causa, come da nota depositata agli atti di causa in data 2 febbraio 2011. Poiché, tuttavia, lo smontaggio del ponteggio è avvenuto in seguito alla proposizione del ricorso, vi sono giusti motivi per condannare il comune resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1000.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il comune al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore del ricorrente, in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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