Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 08-03-2011, n. 9050 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 16.3.2010, confermava la sentenza del tribunale di Reggio Calabria, in data 28/3/2006, appellata da L.M.G., ritenuto colpevole di ricettazione di un assegno, risultato smarrito, compilato per r importo di Euro 800,00 e, con le attenuanti generiche condannato alla pena, sospesa, di anni uno, mesi quattro di reclusione e Euro 400 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione di legge con riferimento all’elemento soggettivo e oggettivo del reato contestato e per non aver riconosciuto la Corte di merito l’attenuante speciale cui all’art. 648 cpv. c.p.;

b) violazione di legge per non aver riconosciuto i giudici di appello l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, con riferimento al solo valore dell’importo dell’assegno, senza alcuna valutazione della situazione economica della persona offesa dal reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

1) La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione desumendolo dalla stessa circostanza della consegna da parte dell’imputato al proprio assicuratore dell’assegno "in bianco", con la sola firma del apparente emittente, non avendo fornito il prevenuto nessuna spiegazione in ordine alle modalità di ricezione dell’assegno.

Invero ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 27/02/1997 Ud. – dep. 13/03/1997 – Rv.

207313; Sez. 2, Sentenza n. 16949 del 27/02/2003 Ud. – dep. 10/04/2003 – Rv. 224634). Infatti la consapevolezza da parte dell’agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualunque elemento di fatto giuridicamente apprezzabile che, in base alle regole della comune esperienza, costituisca il segno di una precedente sottrazione illecita del bene.

(Sez. 2, Sentenza n. 13502 del 13/03/2008 Cc. – dep. 31/03/2008 – Rv.

239761). E ciò vale ancor di più in caso che la ricettazione riguardi un assegno bancario. Questa Corte ha invero più volte affermato il principio che in tema di delitto di ricettazione, deve affermarsi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di assegno bancario è documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata (Sez. 2, Sentenza n. 22555 del 09/06/2006 Ud. – dep. 27/06/2006 – Rv. 234654).

2) Perchè possa trovare applicazione l’ipotesi prevista dal capoverso dell’art. 648 cod. pen., censura che peraltro non risulta formulata nei motivi di appello e che quindi costituisce motivo nuovo, inammissibile in sede di legittimità, è, comunque, necessario che la cosa ricettata sia di valore economico particolarmente tenue, restando comunque impregiudicata la facoltà del giudice, pur in presenza di un valore modesto, di escludere il "fatto di particolare tenuità" prendendo in esame gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda, ed in particolare ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. Elemento primario di valutazione ai fini dell’esclusione sia dell’attenuante speciale di cui all’art. 648 cpv. c.p. che dell’art. 62 c.p., n. 4 è l’entità del danno, nel senso che ove questo non venga considerato lieve o tenue, assorbe ogni altro ulteriore elemento di valutazione, da esaminarsi subordinatamente.

Nel caso in cui , come nella fattispecie, l’oggetto del reato di ricettazione sia un assegno già formato con indicazione dell’importo e non un assegno in bianco, poichè la natura di titolo di credito e le obbligazioni in esso consacrate fanno assumere all’assegno i connotati di un "bene", con valore economicamente apprezzabile, agli effetti del danno patrimoniale causato dalla commissione del reato, occorre far riferimento al quantum portato dallo stesso; in tal caso, si precisa, "è da escludersi che il danno conseguente alla utilizzazione del titolo possa essere dissociato dalla condotta del colpevole e riferito, invece, ad una diversa e successiva attività criminosa" (Sez. Un. n. 13330 del 1989, Beggio cit.; conformi: Sez. 5, 6 dicembre 2005 – 23 febbraio 2006. n. 6770, Bertucci, riv.

233998; Sez. 2, 18 dicembre 2003 – 27 gennaio 2004, n. 2919, Melia, riv. 228564; Sez. 2, 14 maggio 1991, n. 9280, Battaglia, riv. 187935 e da ultimo, Cass., S.U. 12/07/2007 n. 35535). La Corte territoriale ha escluso l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 con riferimento all’importo del titolo "di non certo trascurabile entità".

Tale rilievo costituisce criterio primario di valutazione, assorbente degli altri che assurgono al rango di criteri secondari in mancanza della oggettiva tenuità del danno.

Infatti la situazione economica della persona offesa può essere esaminata se il valore della cosa in se, oggetto della condotta delittuosa, non sia esso stesso sufficientemente indicativo della speciale tenuità o meno (Cass. 16/07/2008 n. 29475) Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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