Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 08-03-2011, n. 9048 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15 giugno 2010, la Corte d’Appello di Ancona, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno appellata da M.S., ritenuta assorbita l’ipotesi di reato di cui al capo a) nel delitto di truffa di cui al capo c), riduceva la pena a mesi dieci di reclusione e trecento Euro di multa; confermava nel resto la decisione impugnata con la quale M. era stato dichiarato colpevole dei delitti di falsa attribuzione delle generalità di Fl.En. e di tentata truffa ai danni di F.G. dal quale, dopo essersi spacciato ispettore della ASL, tentava di farsi consegnare la somma di duecentocinquanta Euro in alternativa alla falsa prospettazione di dovergli applicare una rilevante sanzione amministrativa in seguito ai controlli effettuati, in (OMISSIS).

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle testimonianze della persona offesa e dell’ispettore di P.S.; escludeva la ricorrenza dell’ipotesi di desistenza volontaria in ordine al delitto di truffa, mentre risultava integrato il delitto di false generalità di cui al capo B. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

contraddittorietà della motivazione perchè la condotta si è interrotta per desistenza volontaria, essendosi l’imputato allontanato senza che non si fosse realizzata neppure l’induzione in errore, sicchè non poteva ritenersi integrato neppure il delitto di cui all’art. 494 c.p.; – inosservanza o erronea applicazione della legge penale non potendosi condividere l’argomento posto a fondamento della decisione impugnata secondo cui non vi è desistenza perchè l’azione è stata interrotta solo per effetto del diniego della persona offesa di pagare, senza considerare la condotta volontaria del M. che senza insistere ha preferito andarsene.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso:

1.1. è inammissibile per la parte in cui afferma che nel caso non sarebbe ravvisabile neppure -il tentativo della truffa, perchè non spiega per quale ragione a tale conclusione dovrebbe pervenirsi, per il solo fatto di essersi allontanato dall’esercizio commerciale della persona offesa senza ricevere alcuna somma di danaro; la doglianza è infatti proposta in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c);

1.2. è manifestamente infondato per la parte in cui afferma l’insussistenza del delitto di cui all’art. 494 c.p. sul presupposto che la persona offesa non sarebbe stato ingannato in ordine alla falsità delle generalità indicate, perchè la sentenza impugnata ha spiegato che al contrario il delitto si era consumato, perchè la persona offesa aveva sporto denuncia-querela nei confronti di persona che indicava con le false generalità ( Fl.En.) fornitegli dall’imputato.

2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso manifestamente infondato, perchè, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la desistenza dall’azione non è stata volontaria ma indotta dal fermo diniego della persona offesa di cedere alla proposta truffaldina di versare una "tangente" per scongiurare una consistente sanzione amministrativa, falsamente rappresentata come conseguenza della inscenata ispezione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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