T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-03-2011, n. 214 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso, si impugna l’ordinanza 11 del 17 gennaio 2002 di ingiunzione alla sospensione ed alla demolizione di opere edilizie realizzate abusivamente. Presupposto di detta ordinanza è il verbale n. 47 del 7 dicembre 2001 del quale si legge che il ricorrente, senza essere in possesso della prescritta concessione edilizia, "ha realizzato un muro di contenimento in blocchi di cemento più alto di centimetri 30 di quanto autorizzato con atto 133/01 oltre ad un muro – ex novo -di recinzione lungo la strada comunale Cese ubicata fuori del perimetro urbano, non arretrandosi di mt 3 dal ciglio stradale. Quest’ultima opera è abusiva". Con ordinanza collegiale R.O. 399/veniva parzialmente accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti e loro erronea supposizione, difetto assoluto di motivazione. Il ricorso va accolto solo parzialmente. Infatti, da un lato il muro di contenimento in blocchi di cemento risulta essere stato autorizzato, come si legge nel provvedimento stesso, con atto 133/2001 e per questo il provvedimento è illegittimo ed va annullato. Mentre per quanto riguarda il muro di recinzione, trattandosi di opera abusiva, realizzata ex novo, ed in assenza di specifiche censure in merito, il ricorso va respinto. Spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei limiti di cui motivazione e, per l’effetto, annulla parzialmente il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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