T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-03-2011, n. 213

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso, si impugna il provvedimento prot. 197/ing dell’8 gennaio 2002 con il quale il direttore provinciale della motorizzazione civile di Frosinone ha disposto la revoca dell’autorizzazione provvisoria alla nomina a responsabile tecnico per l’effettuazione delle revisioni dei veicoli accordata al sig. F.F. con la nota protocollo 5569/ING del 28 luglio 2000. Con ordinanza cautelare R.O. 278/2002 veniva accolta la domanda di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente incompetenza, violazione di legge (artt. 1, 102, 105 decreto legislativo 112/1998 in relazione agli artt. 80 decreto legislativo 285/1992 e 240 d.p.r. 485/1992; art. 7 legge 241/1990); eccesso di potere. Occorre, preliminarmente, esaminare le censure formali dall’accoglimento delle quali deriva l’accoglimento del ricorso. In particolare risultano fondate le censure di incompetenza e di violazione delle regole partecipative al procedimento in quanto risulta essere stato omesso l’avviso di avvio del procedimento previsto dall’articolo 7 della legge 241/1990. Con specifico riguardo alla competenza, ritiene il collegio che con l’entrata in vigore del decreto legislativo 112/1998 art. 102 comma 1 lett. D) e 105 co. 3 lett. D) le funzioni relative al rilascio delle concessioni – ora autorizzazioni- alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate, che precedentemente erano di competenza della MCTC, sono state attribuite alla competenza degli enti provinciali. Il ricorso va pertanto accolto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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