T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-03-2011, n. 211 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il provvedimento del questore di Frosinone del 20 luglio 2005 con cui si ordina al ricorrente il rimpatrio dal comune di Sora con il divieto di farvi ritorno per il periodo di anni uno senza la preventiva autorizzazione. Con ordinanza cautelare 81/2006 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente difetto e carenza di motivazione e violazione di legge 1423/1956 art. 1.

Le censure sono fondate in quanto il provvedimento si presenta ictu oculi carente di motivazione là dove si limita ad affermare che il soggetto " veniva identificato, unitamente a persona con pregiudizi penali, mentre si aggirava con fare sospetto in prossimità di obiettivi sensibili… interpellato in merito non era in grado di fornire plausibili spiegazioni circa i motivi della sua presenza in loco tanto da far presumere che si trovasse ivi al verosimile scopo di commettere azioni criminose…". Risulta del tutto evidente l’insussistenza di concreti e circostanziati elementi di fatto che giustifichino l’adozione del provvedimento qui impugnato, soprattutto in considerazione che il ricorrente non ha precedenti penali e risulta avere fornito attendibili e convincenti spiegazioni sulla sua presenza in loco, dovuta a motivi di lavoro, immediatamente verificati dagli agenti che hanno effettuato il controllo. Fondata è pertanto anche la censura di violazione dell’art. 1 legge 1423/1956 non essendo il provvedimento basato sulle ragioni di diritto e sui presupposti previsti dalla normativa in esame. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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