Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10134 Prelazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il fondo di proprietà di C.V. veniva venduto a F.I.. Rispetto a tale compravendita, C. C. e M.G., coltivatori e proprietari di fondi confinanti, agivano per il riscatto agrario nei confronti della F., con separati giudizi.

Il processo avviato da C.C. si concludeva con un atto di transazione giudiziale a suo favore.

Il processo avviato dal M. – che è quello del cui ricorso per cassazione si tratta – si concludeva con il rigetto della domanda da parte del Tribunale di Larino. In questo processo interveniva volontariamente C.C., eccependo di essere divenuta proprietaria del fondo per effetto della transazione e, comunque, di essere nelle condizioni di essere preferita al M..

2. Con sentenza della Corte di appello di Campobasso (8 marzo 2006), in accoglimento dell’impugnazione, veniva accolta la domanda di riscatto del M., avendo il giudice riscontrato i requisiti solo nei suoi confronti e non per C.C..

Il giudice riteneva irrilevante, rispetto al M., la transazione e valutava l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo ai retraenti, prima di porsi il problema di quale dei due fosse nelle condizioni di essere preferito.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.C. con due motivi, corredati da quesiti e illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso il M., F.I., ritualmente intimata, non ha svolto difese.

4. I due motivi di ricorso, strettamente connessi, denunciano la violazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7, oltre a insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ai requisiti ivi previsti rispetto alla C. e al M..

4.1. Il collegio ha deciso di adottare una motivazione semplificata.

E’ applicabile ratione temporis l’art. 366 bis c.p.c..

Il primo motivo si conclude con il seguente quesito: "Perchè la Corte d’Appello ha violato o falsamente applicato le disposizioni della L. n. 817 del 1971, ritenendo insussistenti i requisiti di cui alla citata legge in capo a C.C. in assenza di prove al riguardo e di uno specifico accertamento peritale?".

Il secondo motivo si conclude con il seguente quesito: "Perchè la Corte d’Appello ha ritenuto sussistenti i requisiti di cui alla L. n. 817 del 1971, art. 7, in capo a M.G. in assenza di prove al riguardo e di uno specifico accertamento peritale?".

All’evidenza, i quesiti sono generici ed astratti.

Consegue l’inammissibilità dei motivi di ricorso, sulla base della giurisprudenza consolidata (Cass. n. 6420 del 2008; Cass. n. 36 del 2007).

Gli stessi motivi sono pure inammissibili per la parte in cui deducono vizi motivazionali in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’illustrazione della censura non si concretizza, infatti, in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556 del 2009).

Pertanto, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna C.C. al pagamento, in favore di M.G., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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